Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14485/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti A) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venisse interpretato nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venisse interpretato nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. -OMISSIS-, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo del ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. -OMISSIS-, come successivamente integrato con decreto prot.n.-OMISSIS-, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'Istituto ricorrente; E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n. -OMISSIS- con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità del ricorrente; F) Nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; G) nota prot. -OMISSIS-, recante richiesta di chiarimenti urgenti alla prodotta istanza di parità e nota prot.n. -OMISSIS-, recante “preavviso di rigetto” ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; H) ogni ulteriore atto, di ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica.

Giustizia amministrativa202510205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti, istruttori e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica e gli atti connessi, deducendo: l'incompetenza del dirigente dell'Ufficio IV, anziché del Direttore Generale dell'USR, ad adottare il provvedimento motivato; il difetto assoluto di motivazione, poiché il decreto di diniego sottoscritto dall'organo competente rinviava a un successivo atto per l'esposizione analitica delle ragioni; l'illegittimità dell'istruttoria e della circolare dell'USR del 3 marzo 2025, ritenute impositive di documentazione ulteriore rispetto alla legge e ai decreti ministeriali, nonché la fissazione del 31 marzo 2025 quale termine per il possesso dei requisiti; l'illegittimità derivata dei D.M. n. 267/2007 e n. 83/2008, ove interpretati come fondamento di tali prescrizioni; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancata effettiva valutazione delle osservazioni e dei documenti presentati dopo il preavviso di rigetto; infine, l'insussistenza sostanziale delle carenze contestate, relative ai requisiti morali del legale rappresentante e ai requisiti igienico-sanitari, edilizi, urbanistici e documentali dei locali e delle attrezzature scolastiche.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla competenza e alla motivazione, ha ritenuto valido il diniego sottoscritto dal Direttore Generale, che conteneva una motivazione sintetica e rinviava espressamente a un successivo atto per l'illustrazione delle ragioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 241/1990. L'atto successivo è stato considerato una motivazione per relationem o esplicazione della decisione già assunta dall'organo competente, non una nuova decisione adottata dal dirigente incompetente. Il Collegio ha precisato che non è necessaria l'assoluta contestualità tra dispositivo e motivazione né la perfetta identità soggettiva dell'organo che adotta l'atto richiamato, purché le ragioni siano chiare, conoscibili e sia salvaguardata l'effettività della tutela. Quanto all'istruttoria, il TAR ha ritenuto che i requisiti previsti dall'art. 1, commi 4 e 6, l. n. 62/2000 debbano essere non solo dichiarati ma comprovati, e che il D.M. n. 83/2008 e la circolare dell'USR si limitino a specificare la documentazione necessaria per il controllo dei requisiti, senza introdurne di nuovi. Sono state ritenute ragionevoli le richieste concernenti conformità degli impianti, sicurezza antincendio, valutazione dei rischi, titolo abilitativo, idoneità strutturale, visure catastali e disponibilità dei locali, anche in relazione al numero degli alunni. È stata inoltre ritenuta legittima la verifica dei requisiti morali del gestore ai sensi dell'art. 353 d.lgs. n. 297/1994 e la fissazione del termine del 31 marzo 2025, ferma la possibilità di integrazioni e rettifiche fisiologiche, che nel caso concreto erano state consentite. Esaminando congiuntamente le censure sull'art. 10-bis e sui presupposti sostanziali, il TAR ha rilevato che il requisito morale dell'originario legale rappresentante risultava compromesso da precedenti penali non dichiarati. La successiva sostituzione del rappresentante, effettuata dall'unico socio coincidente con il precedente amministratore, non ha dimostrato un effettivo rinnovamento della gestione né un reale self-cleaning; inoltre, non erano state chiarite le qualità professionali del nuovo rappresentante. Sono state altresì ritenute non comprovate la disponibilità e la conformità dei locali e delle attrezzature: il certificato igienico-sanitario riguardava un diverso istituto, la visura catastale non era aggiornata e la documentazione relativa all'utilizzo della palestra comunale era priva di adeguati elementi di autenticità e riferibilità. Tali carenze erano già state comunicate nel preavviso di rigetto e il provvedimento era plurimotivato, sicché le ragioni relative ai requisiti morali e alle irregolarità documentali erano sufficienti autonomamente a sorreggere il diniego. Il diniego è stato quindi qualificato come atto dovuto in presenza della carenza dei requisiti di legge. Le spese sono state compensate per ragioni eccezionali, anche in considerazione della sostanziale assenza di attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 4 e 6, l. 10 marzo 2000, n. 62

    b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti

    I requisiti per il riconoscimento della parità scolastica devono essere non solo dichiarati, ma anche comprovati mediante idonea documentazione e verificati dall'amministrazione.

  • art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    deve essere indicato e reso disponibile

    Consente il rinvio a un altro atto, indicato e reso disponibile, per l'integrazione della motivazione del provvedimento.

  • art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    La motivazione può essere sintetica quando il procedimento si conclude per manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato poiché le criticità erano state comunicate e le integrazioni e osservazioni erano state valutate nella complessiva dinamica procedimentale.

  • art. 353 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

    Il gestore o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce una scuola non statale deve possedere requisiti professionali e morali; il requisito morale è stato riferito all'assenza di condanne penali rilevanti.

  • D.M. 21 maggio 2007, n. 267

    È stato considerato, insieme al D.M. n. 83/2008, attuativo e coerente con la legge n. 62/2000, senza introduzione di requisiti illegittimamente ulteriori.

  • D.M. 10 ottobre 2008, n. 83

    3.6. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: […] c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni; […]

    Specifica la documentazione necessaria a consentire il controllo oggettivo e trasparente della disponibilità e conformità dei locali, arredi e attrezzature.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, i requisiti previsti dalla legge devono essere non solo dichiarati dal richiedente, ma anche comprovati mediante documentazione idonea, poiché l'amministrazione è tenuta a verificarne concretamente la sussistenza.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l'atto principale contiene almeno una motivazione sintetica, indica espressamente l'atto richiamato e quest'ultimo è reso disponibile, purché dalla complessiva sequenza procedimentale risultino conoscibili le ragioni della decisione e sia garantita l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Non è necessariamente illegittimo che l'atto recante l'esposizione analitica delle ragioni sia adottato da un organo diverso da quello competente ad assumere la decisione, quando tale atto si limiti a esplicitare le ragioni già poste a fondamento di una decisione validamente adottata dall'organo competente e non introduca una nuova determinazione volitiva.
  • Le prescrizioni documentali contenute negli atti attuativi del riconoscimento della parità scolastica sono legittime quando specificano, senza ampliarli, i requisiti stabiliti dalla legge e sono funzionali a una verifica oggettiva della sicurezza, dell'idoneità dei locali e dell'organizzazione scolastica.
  • La sostituzione del legale rappresentante durante il procedimento non dimostra di per sé un effettivo superamento delle carenze morali del gestore: per integrare un reale self-cleaning devono risultare un concreto rinnovamento della gestione, una dissociazione effettiva dalla condotta precedente e adeguati elementi probatori sulle qualità e sul ruolo del nuovo rappresentante.
  • Quando il diniego di parità scolastica è fondato su più motivi autonomi e almeno uno di essi accerta la carenza di requisiti morali o strutturali essenziali, tale motivo è sufficiente a sorreggere il provvedimento, che assume natura vincolata in presenza dell'assenza dei requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.