Sentenza n. 337/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 45992/2022 del 16/11/22 con cui il Comune di Isernia ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza n. gen. 115 del 21/06/18 e all’ordinanza n. gen. 186 del 28/09/18 nel termine di 90 giorni, preannunciando che, in caso d’inottemperanza, sarebbe avvenuta l’acquisizione di diritto e sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 31 comma 4 bis d.p.r. n. 380/01.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ordinava il ripristino mediante demolizione delle opere abusive e preannunciava l'acquisizione gratuita dei manufatti e di un'area circostante di 300 mq, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune in esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione e della sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione contro tale ordinanza e contro il diniego di sanatoria edilizia. Ha dedotto, tra l'altro, che la sentenza non fosse ancora passata in giudicato; la sproporzione tra gli abusi e l'area di cui era stata preannunciata l'acquisizione; l'incidenza dell'acquisizione sulla prosecuzione dell'attività produttiva; il difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per determinare l'estensione dell'area circostante; la violazione delle garanzie partecipative; nonché l'illegittimità dell'acquisizione anche nei confronti di terzi proprietari estranei agli abusi. Ha inoltre prospettato la violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, oltre all'eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata formazione del giudicato, poiché le sentenze amministrative di primo grado sono esecutive ai sensi dell'art. 112, comma 1, c.p.a.; ha inoltre ritenuto non contestabile l'acquisizione dei manufatti abusivi e della relativa area di sedime, essendo essa conseguenza ipso iure dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e risultando ormai consolidata la legittimità della precedente ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria. La censura relativa ai diritti di terzi è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., oltre che priva di prova. È stata invece accolta la censura concernente l'acquisizione dell'area circostante, indicata in 300 mq, perché il Comune non aveva motivato la concreta estensione dell'area né esplicitato i parametri utilizzati. Il limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva non attribuisce all'amministrazione una libertà arbitraria: la superficie effettivamente acquisita deve essere determinata e motivata in rapporto ai criteri normativi e, nei casi di inedificabilità assoluta, alla rilevanza e gravità dell'abuso. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla parte relativa all'area circostante, con salvezza dell'ulteriore attività amministrativa; è stata confermata la legittimità dell'acquisizione dei manufatti e dell'area di sedime. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, c.p.a.
Le sentenze del giudice amministrativo di primo grado sono esecutive anche prima del passaggio in giudicato e possono essere eseguite dall'amministrazione.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta ipso iure l'acquisizione del manufatto abusivo e dell'area di sedime. L'area ulteriore deve essere concretamente determinata secondo i parametri normativi e adeguatamente motivata; il decuplo della superficie utile abusiva costituisce un limite massimo, non una misura automaticamente acquisibile.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della sanzione amministrativa preannunciata in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 81 c.p.c.
Il divieto di sostituzione processuale impedisce alla parte di far valere in giudizio diritti appartenenti a terzi, anche se destinatari del medesimo provvedimento.
art. 7 l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie procedimentali è stata dedotta, ma il testo non evidenzia una specifica statuizione autonoma del TAR sul punto.
Massime di principio
- L'esecutività della sentenza amministrativa di primo grado consente all'amministrazione di darvi esecuzione anche prima del suo passaggio in giudicato, salvo diversi effetti derivanti da una sospensione dell'esecutività.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 determina ipso iure l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, quando la precedente ordinanza di demolizione sia ormai incontestabile.
- L'acquisizione dell'area ulteriore rispetto alla superficie di sedime non può essere determinata arbitrariamente: l'amministrazione deve indicare e applicare i criteri utilizzati per stabilirne la concreta estensione, entro il limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva, motivando specificamente la scelta nell'atto di accertamento dell'inottemperanza o di acquisizione.
- Quando l'abuso è realizzato in area soggetta a inedificabilità assoluta e non è applicabile il parametro ordinario collegato alle prescrizioni urbanistiche per opere analoghe, la misura dell'area ulteriore acquisibile deve essere commisurata alla rilevanza e gravità dell'abuso, restando comunque applicabile il limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva.
- La parte non può impugnare un provvedimento amministrativo facendo valere in giudizio diritti o posizioni giuridiche appartenenti a terzi, in assenza di una specifica legittimazione alla sostituzione processuale.
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