Cassazione Penale, Ordinanza n. 24266/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per fatti commessi all'interno dell'abitazione in cui viveva con la madre, nel corso dei quali si era sviluppato un incendio poi ritenuto diffusivo e idoneo a investire anche le abitazioni confinanti. Con il ricorso, tramite difesa, si contestava in sostanza la qualificazione giuridica del fatto come reato più grave rispetto a quello di cui all'art. 424 c.p., sostenendosi che mancassero i presupposti del delitto di incendio/danneggiamento seguito da incendio, e si censurava inoltre il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, ritenuto non favorevole alla giovane età dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i rilievi difensivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che dagli elementi probatori risultava un vero e proprio incendio con caratteri di diffusività e pericolo per le abitazioni contigue, circostanza incompatibile con la sola fattispecie di cui all'art. 424 c.p.; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti fosse espressione di discrezionalità di merito e non fosse censurabile in sede di legittimità in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424 c.p.
"il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio"
la fattispecie non è configurabile se il fuoco appiccato non è idoneo a generare un pericolo di incendio; se invece il pericolo sorge o l'incendio segue, la condotta esula dal mero danneggiamento.
art. 423 c.p.
"se detto pericolo sorge o se segue l'incendio"
quando la condotta sfocia in un incendio o nel pericolo di incendio, il fatto assume la natura di delitto contro la pubblica incolumità e non resta confinato al solo danneggiamento.
art. 616 c.p.p.
"ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen."
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di danneggiamento seguito da incendio la verifica decisiva riguarda l'idoneità del fuoco appiccato a generare un concreto pericolo di incendio: se il pericolo manca, la fattispecie non si integra; se il pericolo sorge o l'incendio si sviluppa, la condotta ricade nella diversa area dei delitti contro la pubblica incolumità.
- La qualificazione del fatto come incendio richiede un accertamento in fatto sulla diffusività e sulla capacità del fuoco di propagarsi oltre il bene direttamente interessato, specie quando vi sia rischio per abitazioni vicine o per terzi.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta arbitrarietà, illogicità o motivazione meramente apparente.
- La giovane età dell'imputato è un dato che può essere considerato nel bilanciamento circostanziale, ma non impone di per sé la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
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