Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di condanna per appropriazione indebita pronunciata dal Tribunale di Palmi. Sosteneva che il termine di 45 giorni per proporre appello doveva decorrere dal 21 settembre 2013 e che l'appello depositato il 4 novembre 2013 sarebbe stato tempestivo, rilevando la sospensione dei termini per il periodo feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui i termini per la redazione e il deposito delle sentenze non sono soggetti alla sospensione feriale (anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.132/2014 conv. in l. n.162/2014). Nel caso concreto la sentenza di primo grado, emessa il 7 maggio 2013, è stata depositata il 20 giugno 2013 entro il termine di 90 giorni fissato dal Tribunale (termine che sarebbe scaduto il 5 agosto 2013, in periodo feriale). Per effetto della sospensione dei termini per il difensore il termine per proporre impugnazione (45 giorni ex art.585 c.p.p.) è iniziato a decorrere il 16 settembre 2013 e si è estinto il 30 ottobre 2013. L'appello è stato depositato il 4 novembre 2013, dunque fuori termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
termine di 45 giorni per proporre l'appello
La Corte applica il termine di 45 giorni per l'impugnazione previsto dalla norma; il termine decorre tenendo conto della sospensione feriale laddove rilevante per la parte che deve compiere l'atto
legge n. 742 del 1969, art. 1
sospensione feriale dei termini processuali
La sospensione feriale riguarda i termini che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento; non si estende ai termini per la redazione e il deposito delle sentenze da parte dell'organo giudicante
decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16
riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni
La modifica del periodo feriale non ha mutato il principio per cui i termini relativi agli atti giudiziari (redazione/deposito sentenze) non sono soggetti alla sospensione feriale; la sospensione continua ad influire sui termini delle parti
Cass. Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo)
giurisprudenza sul regime della sospensione feriale
Precedente consolidato secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono sospesi nel periodo feriale e la sospensione opera solo sui termini relativi agli atti delle parti
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali opera principalmente sui termini per il compimento di atti da parte delle parti (difensori), non sui termini inerenti l'attività di redazione e deposito delle sentenze da parte del giudice.
- Se la sentenza viene depositata in prossimità o durante il periodo feriale, occorre verificare la data effettiva di deposito e la relativa scadenza del termine per impugnare: quando la scadenza cade nel periodo feriale, il termine per la parte decorre dalla prima data utile successiva alla fine delle ferie.
- Per calcolare la tempestività dell'impugnazione bisogna considerare: data di deposito della sentenza, eventuale termine speciale fissato dal giudice per il deposito, decorrenza dei termini per le parti (tenendo conto della sospensione feriale) e la durata del termine di impugnazione (es. 45 giorni ex art.585 c.p.p.).
- La riduzione del periodo di ferie dei magistrati (d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014) non implica che i termini di deposito delle sentenze siano soggetti a sospensione feriale; dunque non deve essere confusa con la sospensione dei termini a carico delle parti.
- In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'atto e condannare il ricorrente alle spese processuali e, se del caso, a sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle Ammende).
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