Sentenza del 01/12/2015 n. 5178 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - IRES - Accertamento della plusvalenza patrimoniale - Valore di mercato - Presunzione iuris tantum - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un ramo d’azienda ai fini IRES. L’Amministrazione finanziaria ha utilizzato come base di riferimento il valore attribuito al bene ceduto ai fini dell’imposta di registro, presumendo che tale valore corrispondesse al prezzo effettivamente incassato e quindi al valore di mercato. Il contribuente sosteneva, invece, che il prezzo reale di cessione fosse inferiore al valore determinato ai fini dell’imposta di registro.
La decisione
La presunzione di corrispondenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro e il prezzo di cessione è stata ritenuta valida, ma soltanto come presunzione iuris tantum. L’Amministrazione finanziaria può quindi utilizzare quel valore per determinare la plusvalenza e procedere alla ripresa a tassazione; spetta però al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il prezzo effettivamente incassato era inferiore al valore di mercato determinato ai fini dell’imposta di registro. In assenza di tale prova, l’accertamento è legittimo.
Norme richiamate
Disciplina IRES delle plusvalenze patrimoniali
La plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azienda deve essere determinata considerando il corrispettivo realizzato rispetto al valore fiscale del bene ceduto. L’Amministrazione può contestare il corrispettivo dichiarato quando disponga di elementi presuntivi idonei.
Disciplina dell’imposta di registro e valore di mercato
Il valore attribuito al bene ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato come elemento presuntivo per determinare il valore di mercato e, conseguentemente, la plusvalenza imponibile ai fini IRES.
Presunzione iuris tantum
La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo prova concreta che il prezzo effettivamente pattuito e incassato era inferiore al valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
Cassazione n. 8711/2014
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul principio secondo cui il valore accertato ai fini dell’imposta di registro può costituire base presuntiva per la determinazione della plusvalenza, salva la prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- Nelle cessioni di aziende o rami d’azienda, il valore accertato ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato dall’Amministrazione come indizio qualificato del prezzo effettivo e del valore di mercato ai fini delle imposte dirette.
- La presunzione opera a favore dell’Amministrazione, ma non è definitiva: il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata del minor prezzo effettivamente pattuito e incassato.
- La mera indicazione nell’atto di un corrispettivo inferiore al valore di registro, senza ulteriori elementi probatori, può non essere sufficiente a escludere la maggiore plusvalenza accertata.
- Per contestare efficacemente l’accertamento è opportuno documentare le ragioni economiche del minor prezzo, le condizioni del ramo d’azienda, eventuali passività, perdite, vincoli, perizie e concrete modalità di pagamento.
- Se il contribuente non supera la presunzione con prova contraria, l’Amministrazione può legittimamente procedere alla ripresa a tassazione della maggiore plusvalenza.
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