Cassazione Penale, Sentenza n. 48892/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per quattro motivi. Principalmente dedotta la violazione del diritto di difesa per la tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 23-bis della L. n. 176/2020 (le conclusioni, pur depositate in termine, sono state comunicate al difensore solo tre giorni prima dell'udienza d'appello); richiesta di rinvio non accolta. Ulteriori censure riguardavano il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria (perizia contabile), vizi di motivazione e errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestata mancanza di indici di fraudolenza e dedotta possibile derubricazione a bancarotta semplice documentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente la nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., essendosi verificata la comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero solo dopo il termine per la presentazione delle conclusioni difensive, con conseguente lesione del diritto di controdedurre. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale sono stati assorbiti gli altri motivi. È inoltre stato rilevato che nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato (scaduta al più tardi il 29/04/2022). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 23-bis, L. n. 176 del 2020
disciplinante la comunicazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello nell'emergenza pandemica
la norma prevede termini e modalità per il deposito e la comunicazione delle conclusioni: la comunicazione tardiva (dopo il termine per le conclusioni difensive) integra una lesione del diritto di difesa quando impedisce alla parte di formulare controdeduzioni
art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c), c.p.p.
nullità di ordine generale a regime intermedio
la Corte distingue tra la nullità prevista alla lett. b) (mancata presentazione delle conclusioni da parte del PM) e la lett. c) (lesione dell'intervento dell'imputato); la tardiva comunicazione che priva la difesa della possibilità di controdedurre integra la lett. c)
art. 182 c.p.p.
richiamato nella giurisprudenza con riferimento alla deducibilità dell'eccezione
la Cassazione segnala un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del secondo comma dell'art. 182 nella fattispecie, ma ritiene la questione ininfluente per la decisione
art. 23, comma 8, L. n. 176 del 2020
richiamato per analogia nella giurisprudenza
usato come confronto giurisprudenziale per la disciplina delle comunicazioni di atti nelle procedure emergenziali (menzionato nelle pronunce citate)
Norma penale richiamata: reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa in qualità di amministratore
la Corte di merito aveva ritenuto configurati indici di fraudolenza; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale qualificazione avendo deciso per la nullità e la prescrizione, ma richiama che profili di specificità degli indici di fraudolenza richiedono adeguata motivazione
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero non deposita affatto le proprie conclusioni nel giudizio di appello il vizio integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
- Se il PM deposita le conclusioni ma queste non vengono comunicate alle altre parti la nullità è di tipo generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (lesione dell'intervento dell'imputato).
- Se le conclusioni del PM vengono comunicate alle difese prima della scadenza del termine per le loro conclusioni, la mera intempestività non determina automaticamente nullità: la parte che invoca il vizio deve specificare il concreto pregiudizio subito.
- Se la comunicazione delle conclusioni avviene solo dopo lo spirare del termine perentorio assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, la lesione del diritto di difesa si considera comunque effettiva e integra nullità di regime intermedio (annullamento possibile).
- In presenza di una nullità che porta all'annullamento della sentenza, il magistrato di legittimità deve verificare l'eventuale intervenuta prescrizione: se il termine prescrizionale è decorso nel frattempo l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
- Per le questioni di merito (es. accertamento dei 'indici di fraudolenza' nella bancarotta) è necessario che la motivazione dei giudici di merito sia puntuale e specifichi come i fatti costituiscano gli elementi del reato; se il procedimento riaperto comporta rischi di prescrizione occorre valutarli tempestivamente.
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