Cassazione Penale, Sentenza n. 13977/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e patrimoniale (confisca) disposte con decreto del Tribunale di Bari del 14/12/1992, deducendo l'insussistenza dei presupposti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 e della pronuncia della Corte EDU "De Tommaso"; inoltre ha invocato l'applicabilità dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 (rimedi di revocazione) e, in subordine, ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o eccezione di costituzionalità di disposizioni della legge 1423/1956.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, poiche' la proposta per l'applicazione della misura risale al 1992 (antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011), si applica la disciplina previgente ex art.117 del d.lgs.159/2011 e la competenza per la revoca e' regolata dall'art.7 della legge n.1423/1956; pertanto l'art.28 del d.lgs.159/2011 non e' invocabile. Ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 o la sentenza De Tommaso abbiano efficacia diretta o retroattiva idonea a travolgere giudicati definitivi o a rimettere in discussione un accertamento di pericolosita' fondato sull'art.1, lett. b) (pericolosita' generica). Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale all'Ue come inammissibile. Il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 28
non applicabile nel caso di proposte formulate anteriormente all'entrata in vigore del decreto
Il rimedio di revocazione attribuito dall'art.28 e' esperibile solo per procedimenti la cui proposta di applicazione della misura e' stata formulata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011; non puo' essere invocato per misure originate da proposte anteriori
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 117 (norma transitoria)
Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti
Stabilisce che per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le norme previgenti, giustificando l'inapplicabilita' dell'art.28 nel caso di specie
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 2 e art. 7
art.1, n.2 (pericolosita' generica); art.7 (competenza per revoca)
Per i procedimenti anteriori al d.lgs.159/2011 la revoca deve essere chiesta e decisa secondo l'art.7 della legge 1423/1956; la categoria di pericolosita' generica prevista dall'art.1, n.2 continua ad essere rilevante e non travolta dalle pronunce interpretative con efficacia erga omnes
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
declaratoria di illegittimita' costituzionale per alcune disposizioni (art.4 comma 1 lett. c) e art.16 d.lgs.159/2011) e indicazioni interpretative
La sentenza ha fornito un'interpretazione "adeguatrice" ma, essendo una sentenza interpretativa di rigetto, non ha efficacia diretta erga omnes in grado di rimettere in discussione giudicati definitivi; inoltre non ha eliminato la fattispecie di pericolosita' generica dell'art.1 lett. b
Corte EDU, Grande Camera, sentenza "De Tommaso" (23/02/2017)
principi richiamati in materia di determinazione e prevedibilita' delle fattispecie penali e misure
La pronuncia ha valore vincolante tra le parti della Convenzione ma non produce efficacia diretta automatica nel diritto interno per rimettere in discussione giudicati interni divenuti definitivi; puo' orientare l'interpretazione ma non sostituirsi al giudicato
Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 3513 del 16/12/2021
pronuncia richiamata dal ricorrente
Riguardava misure applicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.159/2011 e non contrasta col principio secondo cui l'art.28 si applica solo se la proposta e' posteriore all'entrata in vigore del decreto
legge n. 575 del 31 maggio 1965 (antimafia, art.1)
richiamata con riferimento a riferimenti storici nel provvedimento di primo grado
Richiami formali alla legge storica non incidono sulla decisione quando la pericolosita' sia stata comunque ricondotta alla normativa applicabile (legge 1423/1956)
Massime di principio
- Se la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e' anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011, trova applicazione la normativa previgente (art.117 d.lgs.159/2011) e il rimedio di cui all'art.28 non e' esperibile
- Le sentenze interpretative della Corte costituzionale (es. n.24/2019) non hanno efficacia erga omnes tale da modificare giudicati penali o di prevenzione definitivi: non consentono, di regola, la revoca di misure di prevenzione basate su accertamenti di pericolosita' ancora sostenuti da una fattispecie diversa non dichiarata incostituzionale
- Le pronunce della Corte EDU (come De Tommaso) vincolano gli Stati contraenti ma non hanno effetto automatico di rinnovamento dei giudicati definitivi del diritto interno; possono orientare interpretazioni e azioni future ma non rimettono automaticamente in discussione confische o misure divenute irrevocabili
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e' improcedibile quando la questione verte esclusivamente su norme di diritto interno gia' esaminate dalla Corte costituzionale e non su questioni di diritto dell'Unione
- In sede revocatoria il giudice non puo' riaprire il giudizio per riesaminare integralmente un accertamento di pericolosita' gia' divenuto definitivo, salvo che emergano profili di nullita' o violazioni procedurali tali da travolgere il giudicato
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