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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36355/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di ottenere l’accertamento del proprio diritto allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di Quadro A del c.c.n.l. applicato e il risarcimento del danno da demansionamento per il periodo decorrente dall’assunzione fino al deposito del ricorso. La corte d’appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, ritenendo che le mansioni effettivamente svolte non fossero corrispondenti alla corretta declaratoria professionale e liquidando il danno patrimoniale in misura pari al 30% della retribuzione globale di fatto. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il lavoratore avesse lamentato solo mansioni meno adeguate rispetto a quelle del precedente datore di lavoro e non rispetto al livello Quadro A; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la corte di merito, affermando che la prestazione non era pienamente sussumibile nella declaratoria corretta, avesse in realtà riconosciuto mansioni miste e non un demansionamento; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio motivazionale, perché la corte d’appello avrebbe negato l’assegnazione di attività gestionali con rilevanza esterna nonostante un diverso accertamento del giudice di primo grado asseritamente coperto da giudicato; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale riconosciuto un danno all’immagine professionale senza una domanda specifica sul punto. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione degli oneri di autosufficienza e di deposito ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., poiché la deduzione di ultrapetizione non era supportata dalla trascrizione/localizzazione degli atti processuali rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a rivalutare il merito della prova, oltre i limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; la lettura della motivazione d’appello evidenziava comunque un giudizio di prevalenza delle mansioni non corrispondenti alla qualifica. Il terzo motivo è stato rigettato perché non risultava formato il giudicato interno sulla statuizione relativa alle mansioni aventi rilevanza esterna, secondo il principio per cui l’impugnazione anche di un solo elemento della sequenza fatto-norma-effetto riapre l’intera statuizione. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la sentenza d’appello aveva riconosciuto e liquidato solo il danno patrimoniale alla capacità professionale, parametrandolo alla retribuzione mensile, e non un danno all’immagine professionale. Alla ricorrente sono state altresì poste le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede la puntuale individuazione del petitum e della causa petendi effettivamente introdotti in causa; senza trascrizione/localizzazione degli atti rilevanti il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove; la doglianza sulla prova del demansionamento non superava il giudizio di merito già compiuto dalla corte territoriale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno sulla statuizione di fatto/diritto non si forma quando la relativa questione sia stata comunque devoluta in appello almeno in uno degli elementi della sequenza logica fatto-norma-effetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le denunce di violazione di legge, ma non consente di trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale resta limitato e non consente di riesaminare la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e, se necessario, trascrivere gli atti e documenti rilevanti con precisione sufficiente a renderli conoscibili e verificabili.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati o comunque individuati in modo idoneo alla loro reperibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di ultrapetizione in cassazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o localizza gli atti processuali da cui emergerebbe il superamento dei limiti della domanda.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che si denunci un effettivo errore sull’onere della prova.
  • Ai fini del giudicato interno, la statuizione si identifica nella sequenza logica fatto-norma-effetto; la devoluzione in appello anche di uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera questione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice d’appello liquida un danno patrimoniale alla capacità professionale, non può ritenersi che abbia automaticamente riconosciuto un distinto danno all’immagine professionale in assenza di specifica domanda o di chiara statuizione in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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