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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24056/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a IVA e sanzioni per l'anno 2012. La ricorrente contestava la legittimità dell'art. 1, comma 109, della l. n. 311/2004 (finanziaria 2005) che prevedeva un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari per acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA e la conseguente indetraibilità dell'IVA versata su tali acquisti. In cassazione la società deduceva violazione del diritto dell'Unione (principio di neutralità dell'IVA, non discriminazione e parità di trattamento; riferimenti agli artt. 10 e 113 TFUE e alla direttiva 2006/112/CE) e questioni di legittimità costituzionale/interpretazione costituzionalmente orientata.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato, con atto notificato e depositato il 22.03.2023, di rinunciare al ricorso per cassazione avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018). La rinuncia è stata ritenuta rituale (intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte). La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite; inoltre ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del DPR n. 115/2002. Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 311/2004 (art. 1, comma 109)

    Prevedeva l'obbligo di autofatturazione a carico del cessionario per acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA e la conseguente indetraibilità dell'IVA; disposizione centrale del motivo di impugnazione, cui la ricorrente contestava compatibilità con il diritto UE e principi di neutralità.

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 1 paragrafo 2; art. 2 par. 1, lett. a)

    La ricorrente invocava la direttiva per sostenere violazione del principio di neutralità dell'imposta e trattamento discriminatorio; la questione non è stata decisa per estinzione del giudizio.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Richiamati come fondamento dei principi di neutralità e armonizzazione in materia di IVA posti a base del ricorso; nessuna pronuncia di legittimità europea è intervenuta a causa della rinuncia.

  • Costituzione italiana

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la normativa nazionale deve essere interpretata/coordinata con il diritto UE; questione rimasta inevasa per estinzione del giudizio.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Norme indicate come criteri di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; i motivi di cassazione non sono stati esaminati dopo la rinuncia.

  • D.L. n. 119/2018, conv. L. n. 136/2018

    Disposizione sulla definizione agevolata a cui la ricorrente ha aderito; l'adesione ha determinato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul versamento aggiuntivo da parte della parte impugnante non vittoriosa; la Corte ha escluso la sua applicabilità in caso di estinzione per rinuncia al giudizio.

  • D.L. n. 137/2020, convertito L. n. 176/2020 (art. 23, comma 8-bis)

    Richiamato solo con riferimento alle modalità dell'udienza pubblica tenuta; non influisce sul merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale (ante udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte), determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • L'adesione a una definizione agevolata (p. es. d.l. n. 119/2018) può portare alla rinuncia al giudizio e all'estinzione della controversia fiscale.
  • In caso di estinzione per rinuncia le spese di lite possono essere compensate e non si applicano automaticamente sanzioni economiche previste per l'impugnante 'non vittorioso' (es. art. 13 DPR n. 115/2002).
  • Se si rinuncia prima della decisione, le questioni sostanziali (es. compatibilità nazionale con la disciplina IVA UE) restano prive di pronuncia e non creano un precedente vincolante.
  • Per ottenere la disapplicazione o la declaratoria di incompatibilità di una norma nazionale con il diritto UE occorre proseguire il giudizio; la sola prospettazione in ricorso non produce effetti se il ricorso viene ritirato.
  • Proceduralmente, la forma e il momento della rinuncia sono rilevanti: essa deve essere valida e comunicata per farne conseguire l'estinzione del giudizio.

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