Sentenza n. 5932/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del provvedimento di sospensione del 28 ottobre 2024 prot. n. 0158242P con il quale l’ENAC “comunica che, a decorrere dalla data di ricevimento della presente, il certificato di idoneità n. 184 è sospeso per la durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento in oggetto. In caso mancato rientro, entro il suddetto termine, dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, si provvederà ai sensi dell’art. 20 del medesimo Regolamento”; - della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione del 07.10.2024 (ENAC-ASR-07.10.2024-0146461-P); - delle note della Direzione Territoriale Sardegna citate nel provvedimento di sospensione del 10.04.2024 (ENAC-ASR-10.04.2024-0051274-P), del 15.04.2024 (ENAC-ASR-15.04.2024-0053683-P) e del 19.06.2024 (ENAC-ASR-19/06/2024-0090532-P); e per quanto possa occorrere per la disapplicazione e/o l’annullamento - dell’art. 9 del Regolamento ENAC sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” ed. n. 8 nella parte in cui risulti pregiudizievole per la ricorrente; - di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, non conosciuti né conoscibili; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto da Aeroservice S.r.l., per l’annullamento e/o la disapplicazione, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento di revoca del precedente provvedimento di sospensione nella parte in cui la revoca non viene estesa anche a favore dell’attività dei servizi di assistenza a terra (prot n. ENAC-ASR-30/01/2025-0013603-P) notificato alla ricorrente in data 30 gennaio 2025; - dell’art. 9 del Regolamento ENAC sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” ed. n. 8 Revisione n. 1 del 27 settembre 2024 nella parte in cui risulti pregiudizievole per la ricorrente; - di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, non conosciuti né conoscibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ENAC di sospensione per tre mesi del certificato di idoneità per l’attività di servizi aeroportuali di assistenza a terra, nonché il successivo provvedimento di revoca parziale della sospensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore aeroportuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento ENAC del 28 ottobre 2024, con cui era stata disposta, ai sensi dell’art. 19 del regolamento ENAC sulla certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, la sospensione per tre mesi del certificato di idoneità, oltre agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato il successivo provvedimento di revoca parziale della sospensione, nella parte in cui non estendeva la revoca all’attività di assistenza a terra, nonché l’art. 9 del regolamento ENAC, chiedendone l’annullamento o la disapplicazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia e dell’intervenuta revoca parziale del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia era stata ritualmente depositata e notificata alle controparti almeno in vista dell’udienza; nessuna delle parti interessate alla prosecuzione aveva proposto opposizione. Il Collegio ha precisato che la rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado e richiede la provenienza dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, nonché la conoscenza formale da parte delle controparti e l’assenza di opposizione alla prosecuzione. Quanto alle spese, nonostante la richiesta di compensazione integrale, il TAR ha applicato l’art. 84, comma 2, c.p.a., ponendole a carico della ricorrente, previa parziale compensazione per la revoca parziale del provvedimento impugnato e per la complessità della vicenda. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00 per ciascuno a favore di ENAC e So.G.Aer. S.p.A., oltre accessori. Sono state invece compensate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi con formula di stile e senza svolgere attività difensiva.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia richiede una dichiarazione proveniente dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, il deposito nel processo, la conoscenza formale delle controparti e l’assenza di opposizione alla prosecuzione. Le spese sono disciplinate dalla regola speciale del comma 2.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione proveniente dalla parte stessa o da un avvocato munito di mandato speciale, purché l’atto sia depositato nel processo o reso in udienza.
- La rinuncia al ricorso deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti; il processo si estingue quando le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano ritualmente.
- La rinuncia al ricorso non comporta automaticamente la compensazione delle spese: in applicazione dell’art. 84, comma 2, c.p.a., le spese possono essere poste a carico del rinunciante, con eventuale compensazione parziale determinata in relazione alle circostanze concrete della controversia.
- La revoca parziale dell’atto impugnato e la complessità della vicenda possono giustificare una parziale compensazione delle spese, pur restando il rinunciante obbligato al pagamento delle spese nei confronti delle parti che abbiano svolto attività difensiva.
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