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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di sottrazione di minore (art. 574-bis c.p.), denunciando, tra gli altri profili, la mancata traduzione della sentenza di appello in favore dell'imputato che non comprende la lingua italiana e vizi di motivazione in ordine al dolo, alla durata e alla tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, con rilievo assorbente, il motivo relativo alla mancata traduzione della sentenza di appello. Ha affermato l'obbligo del giudice d'appello di disporre la traduzione della sentenza quando sia a conoscenza che l'imputato non comprende la lingua italiana, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Niecko) e i riferimenti costituzionali e convenzionali. Per la violazione del diritto di difesa la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla mancata traduzione, la quale dovrà essere eseguita a cura della Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 574-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (sottrazione di minore); in motivazione è stata esaminata ma non è risultata decisiva rispetto al vizio procedurale rilevato sulla traduzione.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente... Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta...

    La Corte interpreta la norma come previsione di un obbligo del giudice di disporre la traduzione degli "atti fondamentali", comprese le sentenze, quando sia a conoscenza che l'imputato non comprende la lingua italiana; l'obbligo prescinde dalla richiesta dell'imputato.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata traduzione integra una nullità a regime intermedio (art. 178, co.1, lett.c), con la conseguenza sanzionatoria dell'annullamento della sentenza nella parte interessata dalla violazione.

  • art. 24, secondo comma Cost.

    Fondamento costituzionale del diritto di difesa ampliato dalla Corte: impone che la garanzia linguistica sia effettiva e che la traduzione sia disposta per rendere concreto il diritto di difesa.

  • art. 111, comma 3 Cost.

    Richiamato come riferimento costituzionale in tema di informazione tempestiva e riservata dell'accusa, utile a motivare l'obbligo di assistenza linguistica.

  • art. 6, par. 3, lett. a) CEDU

    Riferimento sovranazionale che riconosce il diritto dell'imputato a essere informato in una lingua che comprenda; contribuisce a qualificare la traduzione come garanzia effettiva del diritto di difesa.

  • Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)

    la mancata traduzione, in relazione all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., integra una ipotesi di nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.)

    Pronuncia chiave richiamata per affermare la natura obbligatoria della traduzione e la sanzione dell'annullamento senza rinvio per violazione del diritto di difesa di soggetti alloglotti.

Massime di principio

  • Se il giudice è a conoscenza che l'imputato non comprende la lingua italiana, ha l'obbligo di disporre la traduzione scritta degli atti fondamentali, ivi comprese le sentenze, anche senza specifica richiesta.
  • La mancata traduzione di una sentenza, quando il giudice sapeva che l'imputato è alloglotti, configura una nullità a regime intermedio e può comportare l'annullamento della sentenza limitatamente alla violazione (spesso senza rinvio).
  • Il diritto alla traduzione è fondato su norme costituzionali e convenzionali (art. 24 Cost., art. 6 CEDU) e deve essere interpretato in modo da garantirne l'effettività: non basta la mera notifica nella lingua italiana.
  • Il difensore può e deve segnalare la mancata conoscenza della lingua e sollecitare interprete/traduzione; tuttavia l'obbligo resta del giudice una volta venuto a conoscenza dell'handicap linguistico.
  • I termini per impugnare restano sospesi fino a che la traduzione non sia eseguita e notificata: nelle more la possibilità di proporre ricorso decorre dopo che l'imputato ha avuto conoscenza nella lingua a lui nota.
  • In casi analoghi la strategia difensiva utile è: constatare e documentare la difficoltà linguistica, richiedere formalmente l'interprete e la traduzione degli atti fondamentali, e tutelare tempestivamente il diritto di impugnazione richiamando la giurisprudenza sulle conseguenze della mancata traduzione.

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