Sentenza n. 2480/2026 - Milano, Sezione 1
in punto esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 377/2025, pubblicata il 15.4.2025 - RG n. 674/2024, passata in giudicato – carta docente, una annualità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 377/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di 500 euro, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica, oltre al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo al Ministero il 24 settembre 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non risultava eseguita, mentre era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per l'annualità indicata nel titolo. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per provvedere in via sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere le iniziative esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine prefissato, specificando il contenuto dell'attività amministrativa dovuta in conformità al titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso per l'attività commissariale.
- L'eventuale incapienza dei fondi dell'amministrazione obbligata non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o all'istituto del pagamento in conto sospeso, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
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