Sentenza n. 1368/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di oscuramento delle offerte comunicata con l'aggiudicazione e parziale diniego di accesso agli atti della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ricorrente, seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Lucca per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, ha chiesto l'annullamento degli atti con cui l'amministrazione aveva disposto o comunicato l'oscuramento di parti delle offerte, nonché del parziale diniego di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, dei verbali delle sedute riservate, dell'offerta economica, dei giustificativi dell'offerta e del giudizio di congruità del RUP. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di efficienza, trasparenza e leale collaborazione. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso, quanto alla contestazione dell'oscuramento, per tardivo deposito rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di irricevibilità limitatamente alla domanda relativa alla decisione di oscuramento delle offerte. Ha ritenuto applicabile il rito super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di una decisione, anche implicita, sull'istanza di oscuramento comunicata insieme all'aggiudicazione. Il ricorso doveva essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del 29 maggio 2026; essendo stato depositato il 16 giugno 2026, è tardivo. L'irricevibilità non si estende alle domande di accesso ai verbali delle sedute riservate, all'offerta economica, ai giustificativi, al giudizio di congruità e agli altri documenti non integralmente ostesi, poiché tali domande restano soggette al rito ordinario dell'art. 116 c.p.a. Il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio per tali capi nelle forme dell'art. 116 c.p.a., differendo la trattazione alla camera di consiglio del 24 settembre 2026 per garantire il rispetto dei termini a difesa. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
un rito super accelerato per l'impugnazione delle decisioni assunte da stazioni appaltanti o enti concedenti sulle richieste di oscuramento delle offerte
Il rito speciale, con termine di dieci giorni per notificazione e deposito, si applica esclusivamente alle decisioni, anche implicite, sull'oscuramento delle offerte comunicate insieme all'aggiudicazione.
art. 35 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disciplina sostanziale delle richieste di oscuramento e dell'accesso alle offerte di gara.
art. 116 c.p.a.
Si applica alle domande di accesso ai documenti di gara diverse da quella concernente la specifica decisione di oscuramento assoggettata al rito speciale dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
art. 32, comma 1, c.p.a.
La regola sul cumulo di domande connesse non consente di applicare un unico rito quando le domande sono soggette a diversi riti speciali.
Massime di principio
- Il rito super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica esclusivamente all'impugnazione delle decisioni, anche implicite, con cui la stazione appaltante si pronuncia sulle richieste di oscuramento delle offerte e ne dà conto nella comunicazione dell'aggiudicazione.
- La domanda diretta a contestare l'oscuramento dell'offerta deve essere notificata e depositata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità della domanda.
- La tardività della domanda soggetta al rito speciale sull'oscuramento non travolge le autonome domande di accesso a verbali, offerte, giustificativi e valutazioni di congruità non ostesi, che restano soggette al rito ordinario dell'art. 116 c.p.a.
- Quando un ricorso cumula domande connesse assoggettate a riti diversi, il giudice non può applicare automaticamente un unico rito ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.; deve invece trattare ciascun capo secondo il rito ad esso applicabile e adottare i provvedimenti necessari a garantire il contraddittorio e i termini a difesa.
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