Sentenza n. 4693/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla Sentenza n.973/2025 del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 973/2025, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e disposto l'accredito di complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 973/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per 500 euro ciascuno, e condannato il Ministero a rendere disponibile l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre alle spese liquidate in quel giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 28 novembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica al Ministero il 28 novembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 7 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto pertanto che la domanda di ottemperanza va accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato e predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
il ricorso è stato ritualmente notificato il 7 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;
Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ritualmente esperibile dopo il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine specifico e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per intervenire in caso di persistente inadempimento.
- Nell'esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria, l'eventuale incapienza dei fondi dell'Amministrazione non preclude l'esecuzione: il commissario può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina richiamata dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
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