Ordinanza n. 3129/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Reg. Uff. 0010602 del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Dipartimento Mercato e tutela Direzione Generale Consumatori e Mercato – Div. II – Normativa Tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi, recante “Richiesta di conformazione – Vigilanza del mercato su Macchine – Progetto Vigilanza 2025 – Fresatrice verticale per legno– Marca: COMPA - Modello: TV40 1500W 35891765”, nonché della richiamata nota della Camera di Commercio di Brescia prot. MIMIT (E) n. 34455 del 10 ottobre 2025, non cognita alla ricorrente, di tutti gli atti presupposti, ivi compresi quelli recanti le analisi fisiche e documentali svolte dal laboratorio IMQ S.p.A., nonché i test report n. MA25-0121484-01 e n. A2507- 02493, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di richiesta di conformazione relativo alla vigilanza del mercato su una fresatrice verticale per legno, unitamente agli atti presupposti, inclusi la nota della Camera di Commercio e i test report di laboratorio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di richiesta di conformazione adottato nell'ambito di un progetto di vigilanza del mercato sulle macchine, nonché la nota della Camera di Commercio di Brescia, gli atti presupposti e le analisi fisiche e documentali svolte dal laboratorio incaricato. Nella fase cautelare ha prospettato un periculum in mora collegato al rischio di perdite rilevanti derivanti dal rallentamento o dal fermo della produzione e al rischio di un successivo provvedimento ministeriale di ritiro della macchina dal mercato. Il testo dell'ordinanza non riporta ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha considerato insufficienti le allegazioni dell'impresa sull'effettiva concretezza e attualità del periculum in mora, ritenendo generiche le prospettazioni relative alle perdite produttive e al possibile ritiro del prodotto dal mercato. Non essendo adeguatamente dimostrato il requisito cautelare del periculum, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati non è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è dipeso dall'insufficiente allegazione del periculum in mora.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare amministrativa deve essere sorretta da allegazioni specifiche, concrete e attuali sul periculum in mora; la mera prospettazione generica di perdite economiche, rallentamenti o possibili conseguenze future dell'atto non è sufficiente a ottenere la sospensione.
- Quando il pregiudizio cautelare è prospettato mediante conseguenze solo eventuali e non adeguatamente circostanziate, il giudice può respingere la domanda per carenza del periculum in mora senza pronunciarsi, nel merito cautelare, sugli ulteriori profili di legittimità dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →