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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18704/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione di un terreno di mq 2800 sito in Montebello Ionico, disposta con decreto prefettizio del 24 giugno 1980 nell’ambito di una procedura espropriativa poi sfociata in un decreto di esproprio del 10 novembre 1986. I proprietari avevano agito per il risarcimento del danno assumendo l’illegittimità dell’occupazione oltre il termine consentito. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto che le proroghe legislative succedutesi nel tempo si applicassero automaticamente anche al termine massimo quinquennale di cui all’art. 20 L. 865/1971, con conseguente legittimità dell’occupazione sino alla data del decreto di esproprio. Con il ricorso per cassazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 865/1971 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la norma non fissa ex lege una durata quinquennale automatica dell’occupazione, ma solo un limite massimo; la durata concreta doveva essere verificata in base al contenuto del singolo decreto di occupazione, e le proroghe legislative non potevano operare senza un apposito provvedimento amministrativo riferito al termine concretamente fissato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’art. 20 L. 865/1971 non comporta l’automatica durata quinquennale di ogni occupazione d’urgenza, perché l’amministrazione deve determinare in concreto nel decreto il termine di durata; le proroghe legislative intervengono automaticamente solo sul termine concretamente stabilito nel provvedimento, non sul massimo astratto quinquennale. Poiché la Corte d’appello aveva attribuito al decreto del 24 giugno 1980 un termine originario di cinque anni senza accertare in fatto il contenuto del provvedimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 L. 865/1971

    può essere protratta fino a cinque anni dalla data della immissione in possesso

    stabilisce un termine massimo di durata dell'occupazione d'urgenza, ma non esonera l'amministrazione dal fissare in concreto il termine nel decreto di occupazione; non opera come durata automatica quinquennale.

  • art. 10 L. n. 10 del 1977

    viene richiamato come modifica dell'art. 20 L. 865/1971 nel delineare il regime della durata dell'occupazione d'urgenza.

  • art. 4 L. n. 166/2002

    le proroghe legislative ivi richiamate si intendono riferite ai procedimenti espropriativi in corso alle rispettive scadenze, ma non trasformano il termine massimo quinquennale in un automatismo.

  • art. 5 L. n. 385/1980

    le proroghe previste da questa legge, e dalle successive richiamate, operano sul termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa.

  • L. n. 42/1985

    richiamata tra le leggi di proroga considerate dalla Corte d'appello; la Cassazione chiarisce che tali proroghe non incidono automaticamente sul termine massimo astratto.

  • L. n. 158/1991

    la proroga prevista da questa legge si riferisce alla scadenza del termine concretamente fissato nel provvedimento di occupazione, non al limite massimo quinquennale.

Massime di principio

  • In materia di occupazione d'urgenza per pubblica utilità, il termine di durata dell'occupazione deve essere determinato in concreto nel decreto amministrativo che la autorizza; il limite quinquennale previsto dalla legge è un massimo astratto, non una durata automaticamente applicabile a ogni occupazione.
  • Le proroghe legislative della durata dell'occupazione operano automaticamente solo rispetto al termine concretamente fissato nel provvedimento amministrativo, non rispetto al massimo legale astratto; in mancanza di un valido provvedimento che fissi o proroghi il termine concreto, la prosecuzione dell'occupazione è illegittima.
  • La legittimità dell'occupazione e la sua durata non possono essere affermate in via apodittica dal giudice di merito sulla base del solo dato normativo generale, ma richiedono l’esame del contenuto del singolo decreto di occupazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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