Cassazione Penale, Sentenza n. 8910/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di bancarotta semplice documentale: nella sua ditta individuale di vendita calzature, dichiarata fallita, risultavano irregolari e incomplete le scritture contabili, in particolare mancavano la certificazione dei corrispettivi e le fatture di vendita. In cassazione il ricorrente ha sollevato cinque motivi: (1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. e mancata correlazione tra capo di imputazione (assenza di certificazione dei corrispettivi e fatture) e condanna motivata sulla mancanza del libro giornale; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alla correlazione tra imputazione e sentenza; (3) e (4) errata applicazione/inosservanza degli artt. 2214 e 2083 c.c., deducendo che il piccolo imprenditore non sarebbe obbligato alla tenuta di determinate scritture e che non poteva essere chiamato a rispondere per non aver fatto valere tale qualità nell'opposizione al fallimento; (5) vizio di motivazione per omissione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata correlazione: il capo di imputazione, che parlava delle "scritture contabili previste dalla legge" comprendeva anche il libro giornale e il libro degli inventari ai sensi dell'art. 2214 c.c., per cui la condanna per assenza del libro giornale non ha comportato una trasformazione del fatto tale da pregiudicare la difesa. I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili perché chiedevano al giudice penale di sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (questione che va dedotta nei rimedi predisposti dalla normativa fallimentare e secondo la giurisprudenza di legittimità). Il quinto motivo è inammissibile: la motivazione della Corte territoriale è ritenuta ampia e congrua nel valutare l'insussistenza delle attenuanti generiche in presenza di precedenti specifici, mancanza di resipiscenza e della gravità del fatto (ostacolo alla ricostruzione contabile; passivo circa 100.000 euro più crediti erariali). La Corte ha inoltre confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso e della recidiva già accertata in primo grado. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2214 cod. civ.
l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari
Il riferimento alle "scritture contabili previste dalla legge" nel capo di imputazione comprende obbligatoriamente il libro giornale e il libro degli inventari; la loro omissione rientra nella fattispecie di bancarotta documentale
art. 2083 cod. civ.
Norma richiamata in relazione ai doveri dell'imprenditore; il giudice non ha riconosciuto che la qualifica di "piccolo imprenditore" fosse deducibile nel processo penale senza essere stata fatta valere nei rimedi fallimentari
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata sul vizio di motivazione e violazione della correlazione accusa-sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non sussisteva un mutamento del fatto pregiudizievole per la difesa
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai criteri di motivazione della sentenza impugnata; la decisione territoriale è stata ritenuta sufficientemente motivata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di riesame dei motivi in cassazione rispetto a quanto consentito dal rito e dalla documentazione prodotta
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La Corte ha sottolineato che eventuali vizi della dichiarazione di fallimento devono essere dedotti con i rimedi specifici previsti dalla normativa fallimentare e non nel processo penale
Sez. U. n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli)
Principio di giurisprudenza sulla correlazione tra imputazione e sentenza: la trasformazione del fatto è rilevante solo se impedisce concretamente la difesa dell'imputato; la verifica è funzionale e non meramente formale
Sez. U. n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Principio secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti dell'insolvenza e della fallibilità dell'imprenditore
Massime di principio
- Quando il capo di imputazione usa espressioni generali come "scritture contabili previste dalla legge", vanno intese come comprensive degli obblighi contabili obbligatori per l'imprenditore commerciale (es. libro giornale e libro degli inventari ai sensi dell'art. 2214 c.c.).
- Una sentenza che muta l'enfasi della contestazione (es. da mancata certificazione dei corrispettivi alla mancanza del libro giornale) non costituisce automaticamente un mutamento del fatto pregiudizievole se il cambiamento non ha impedito al difensore di svolgere la propria attività di difesa sull'oggetto dell'imputazione.
- Questioni attinenti alla validità o ai vizi della sentenza dichiarativa di fallimento devono essere dedotte con i rimedi propri del diritto fallimentare; il giudice penale non è competente a rimettere in discussione tali presupposti sostanziali.
- La qualifica di "piccolo imprenditore" e le eventuali esenzioni o differenze negli obblighi contabili devono essere tempestivamente prospettate nei relativi procedimenti (es. opposizione al fallimento); tardive contestazioni in sede penale rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è importante documentare resipiscenza, collaborazione nella ricostruzione contabile e l'irrilevanza/epoca remota dei precedenti; la mancata cooperazione e precedenti specifici possono giustificare il diniego.
- Se si intende contestare la correttezza della tenuta o della mancata tenuta delle scritture, conviene produrre tempestivamente, in fase civile/fallimentare e in dibattimento, tutta la documentazione bancaria e fiscale disponibile per dimostrare la diligenza e agevolare la ricostruzione degli affari.
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