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Sentenza

Sentenza n. 2962/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento, adottato dalla Prefettura di Milano - prot n -OMISSIS- in data 06/08/2024, di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202402106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere avverso la revoca del nulla-osta, adottata sulla base del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui la domanda di conversione era stata presentata dopo la scadenza del permesso di soggiorno stagionale. Ha contestato la ricostruzione temporale dell'Amministrazione, evidenziando che il permesso, pur recando validità dal 22 settembre 2022 al 30 settembre 2023, gli era stato effettivamente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023; la domanda di conversione era stata quindi presentata il 4 dicembre 2023, senza che il ritardo fosse a lui imputabile. Ha inoltre sostenuto che la mera scadenza del titolo non impedisse la conversione, in presenza degli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla-osta. Dalla documentazione prodotta è emerso che il permesso di soggiorno era stato rilasciato materialmente dopo la sua scadenza formale, sicché il ricorrente non aveva potuto presentare prima la domanda di conversione per una causa a lui non imputabile. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui la normativa non richiede, per la conversione del titolo, che il permesso originario sia ancora in corso di validità al momento della domanda. Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, assumono rilievo l'avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, l'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e l'esito favorevole della procedura di attribuzione della quota di conversione. La scadenza formale del permesso non costituisce quindi, di per sé, un ostacolo alla conversione. L'Amministrazione è stata tenuta a riesaminare l'istanza verificando la sussistenza dei requisiti sostanziali. Spese compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998

    La disposizione era stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere la necessità della tempestiva presentazione della domanda; il TAR ha ritenuto illegittima la revoca fondata esclusivamente sul superamento della scadenza del titolo.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilevano lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, l'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e l'esito favorevole della procedura per l'attribuzione della quota di conversione; la validità del titolo al momento della domanda non è un requisito ostativo autonomo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la mera scadenza formale del titolo originario non costituisce, di per sé, un ostacolo alla presentazione o all'accoglimento dell'istanza.
  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere valutata principalmente in relazione ai requisiti sostanziali previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998: svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e attribuzione della quota di conversione.
  • Quando il permesso di soggiorno viene materialmente rilasciato dopo la scadenza della validità formalmente indicata, l'impossibilità di presentare prima la domanda di conversione non è imputabile allo straniero e non può giustificare, da sola, la revoca o il diniego del nulla-osta.
  • L'Amministrazione, in presenza dei requisiti sostanziali per la conversione, non può fondare il diniego esclusivamente sulla tardività formale dell'istanza, ma deve procedere alla verifica concreta dei presupposti legali e riesaminare la domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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