Cassazione Penale, Sentenza n. 38180/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando omessa ed illogica motivazione in ordine alla pena, contestando l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; deduzione proposta con un unico motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico oltre che manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello aveva valutato la doglianza relativa alla pena, aveva motivato la misura ritenendo negativamente i precedenti dell'imputato e l'assenza di circostanze valutabili positivamente e che il motivo di ricorso, ab origine generico, non poteva essere esaminato in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Reato contestato (capo b) nell'impianto accusatorio; richiamato nella descrizione delle imputazioni ma non decisivo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 633 c.p.
Parte delle imputazioni (reato più grave) rispetto al quale la Corte d'appello ha determinato la pena; la Cassazione non ha riformato la valutazione della pena per inammissibilità del motivo.
art. 639-bis c.p.
Ulteriore norma penale richiamata fra le imputazioni oggetto del processo di merito; citata per contestare la responsabilità e la pena ma non riesaminata in cassazione per l'inammissibilità del ricorso.
giurisprudenza (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808)
Il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione.
Principio applicato dalla Corte: i motivi generici sono inammissibili in cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questo principio.
Massime di principio
- Per il ricorso in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e articolati; deduzioni generiche sulla motivazione della pena sono inammissibili.
- Se il giudice di appello ha motivato la pena valutando precedenti e circostanze, il ricorso deve indicare elementi concreti di errore (fatti, diritto o calcolo) per essere esaminato.
- I precedenti penali e l'assenza di circostanze attenuanti possono giustificare una pena non prossima al minimo edittale; bisogna contestare specificamente la valutazione dei fatti per invertire tale apprezzamento.
- La presentazione di motivi generici comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla cassa delle ammende).
- In materie di pena, per avere chance in cassazione è utile dimostrare errori di diritto, omissioni concrete nella motivazione o una non proporzionalità basata su fatti accertati, non limitarsi a contestazioni generiche.
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