Ordinanza n. 1315/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza P-NA/L/Q/2023/105394 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli in data 17/03/2025, ma regolarmente notificato solo in data 16/02/2026, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a un'istanza per il primo ingresso, adottata dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative, contestando la comunicazione del preavviso di revoca, e ha fatto valere l'esistenza di un rapporto di lavoro instaurato successivamente con un diverso datore di lavoro. L'amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca sulla base degli elementi acquisiti al procedimento, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione dell'effettività del rapporto lavorativo con il datore originariamente richiedente il nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza, allo stato del giudizio, dei presupposti per la tutela richiesta. Ha ritenuto non ravvisabile prima facie la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di revoca era stato inviato all'indirizzo PEC dal quale era stata formulata la richiesta di appuntamento per il primo ingresso. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa l'esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa, e che non risultava allegata o comprovata l'effettività del rapporto di lavoro con il datore originario. Il provvedimento di revoca è apparso quindi legittimamente adottato sulla base degli elementi esistenti e acquisiti alla data della sua emanazione. Il rapporto di lavoro successivamente instaurato con altro datore non è stato ritenuto rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità dell'atto, perché posteriore alla sua adozione. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha respinto la domanda per la mancata ravvisabilità dei relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la violazione delle garanzie partecipative non è prima facie ravvisabile quando il preavviso di revoca risulta inviato all'indirizzo PEC utilizzato dall'interessato nell'ambito della stessa procedura, salvo che il ricorrente alleghi e fornisca almeno un principio di prova circa elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione amministrativa.
- La legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato può essere valutata sulla base degli elementi effettivamente acquisiti al procedimento e sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento; la mancata allegazione o prova dell'effettività del rapporto lavorativo originario può sorreggere, in sede cautelare, il giudizio di legittimità prima facie della revoca.
- Un rapporto di lavoro instaurato con un datore diverso e in epoca successiva all'adozione della revoca non incide sullo scrutinio di legittimità dell'atto impugnato, che deve essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e agli elementi disponibili al momento della sua emanazione.
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