Sentenza n. 942/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 5196/2024 pubblicata il 20.11.2024 resa dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Milano, all’esito del giudizio R.G. n. 7834/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva ordinato l’assegnazione della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5196/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. L’inadempimento è risultato incontestato, poiché il Ministero si è costituito con atto di mero stile senza contestare la mancata esecuzione né fornire indicazioni sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire il giudicato, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.000 euro, entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo; la condanna a un’ulteriore somma di denaro è stata quindi ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, considerata la funzione della carta del docente quale contributo formativo e non corrispettivo, la relativa condanna è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione professionale.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la procedibilità dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento sulla base dell’obbligo risultante dal titolo e dell’importo incontestato.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in luogo dell’amministrazione entro un termine successivo previamente stabilito.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere accordata quando, in relazione alla natura dell’obbligazione da eseguire, l’ulteriore condanna pecuniaria risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità è stata ravvisata per l’obbligo di attribuire un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non avente natura corrispettiva.
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