Cassazione Penale, Ordinanza n. 34601/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità del motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto con destrezza ai danni della persona offesa, consistente nell'impossessamento di un telefono cellulare sottratto dalla tasca del giubbino. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, lamentando che il giudice di appello avrebbe omesso di verificare la presenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non indica quale causa di non punibilità fosse invocata, né spiega per quali ragioni sarebbe applicabile l'art. 120 c.p.p., e si limita a censure generiche sulla motivazione senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 4 c.p.
integrano il furto aggravato per sottrazione di un telefono cellulare con modalità di destrezza, consistente nello sfilare l'apparecchio dalla tasca del giubbino della persona offesa.
art. 129 c.p.p.
è richiamato dal ricorrente come base per una pretesa verifica di una causa di non punibilità, ma la censura è ritenuta del tutto generica e non confrontata con la decisione impugnata.
art. 120 c.p.p.
la sentenza rileva che il ricorso non spiega per quali ragioni tale disposizione renderebbe applicabile la causa di non punibilità invocata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera allegazione di vizi motivazionali o di violazione di legge, priva di concreta illustrazione, determina l'inammissibilità.
- Quando si invoca l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità, occorre indicare in modo chiaro quale causa sia dedotta e spiegare perché essa sia astrattamente e concretamente applicabile al caso deciso.
- La contestazione di una condanna per furto aggravato può fondarsi sulla descrizione della condotta di sottrazione con destrezza, ma in cassazione non è sufficiente proporre censure generiche senza misurarsi con la ricostruzione fattuale e giuridica operata nei gradi di merito.
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