Cassazione Civile, Sentenza n. 21906/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa tra comproprietari per la gestione di immobili locati: Aurelio (ora i suoi eredi ricorrenti) sosteneva che Adriano avesse riscossi unilateralmente i canoni e dovesse rendere conto e versare la sua quota pro rata, con interessi e maggior danno; Adriano chiedeva in riconvenzionale la quota dei canoni relativi a un immobile occupato dal figlio di Aurelio. In primo grado furono riconosciute somme a favore di entrambe le parti; la Corte d'appello confermò. In cassazione i ricorrenti denunciarono, tra l'altro, errori nella qualificazione dell'uso esclusivo del bene comune (e conseguente obbligo di corresponsione dei frutti), nella delimitazione temporale della liquidazione (esclusione dei canoni maturati in corso di causa) e nel rigetto della richiesta di anatocismo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto il primo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale (conseguente cassazione parziale) e, nei limiti indicati, dichiarato assorbito il quarto motivo; rigettato gli altri motivi del ricorso principale (in parte) e rigettato il ricorso incidentale di Adriano. In particolare la Corte ha ritenuto che: (1) la condanna di Aurelio per l'occupazione dell'immobile del figlio va riesaminata perché l'autorizzazione al godimento non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità; (2) la Corte d'appello ha erroneamente escluso dalla liquidazione i canoni maturati durante il giudizio e ha mal motivato sostenendo che la liquidazione fosse «equitativa» quando in realtà era basata su conteggi; (3) ha confermato la correttezza della decisione circa il mancato riconoscimento dell'anatocismo e della rivalutazione, in base alla natura dei frutti civili come debito di valuta. La causa è stata cassata nei punti indicati e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame; il ricorso incidentale è rigettato.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
Regola l'uso della cosa comune: il singolo comproprietario può usare la cosa purché non impedisca agli altri di farne parimenti uso; la Corte ha richiamato che l'uso esclusivo non determina automaticamente responsabilità se è stato tollerato o concordato tacitamente
art. 1101 c.c., comma 2
Disciplina la comunione: i comproprietari restano titolari della cosa nella loro totalità; la Corte richiama i limiti e la necessità di verificare l'esistenza di una delibera o accordo sull'utilizzo indiretto
art. 1283 c.c.
Norma sull'anatocismo; la Corte ha ritenuto non applicabile l'anatocismo agli interessi relativi ai frutti civili (debiti di valuta) e quindi ha confermato il rigetto della richiesta di capitalizzazione degli interessi
art. 1224 c.c.
Riguarda il risarcimento del danno per inadempimento; la Corte ha richiamato che, in caso di ritardo o danno da inflazione, può valutarsi il maggior danno purché ricorrano i presupposti (colpevolezza, ecc.)
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte ha confermato che grava su chi afferma di aver versato i canoni la prova dei pagamenti e che l'assenza di tale prova legittima l'uso di presunzioni dal giudice
art. 2954/2005 (giurisprudenza citata sul decorso della prescrizione)
Principio richiamato: per i crediti tra comunisti la prescrizione decorre dalla divisione (o dal momento in cui si sarebbe dovuto rendere il conto), non per semplice inerzia del creditore
Massime di principio
- La domanda di rendiconto tra comproprietari è proponibile anche autonomamente, senza chiedere la divisione, quando uno solo ha gestito gli affari comuni (es. riscossi canoni); il singolo che reclama deve provare la gestione esclusiva e/o il mancato riversamento.
- L'uso esclusivo della cosa comune da parte del comproprietario o dei suoi familiari non comporta automaticamente responsabilità verso gli altri: è necessario accertare l'assenza di un accordo o di una tacita suddivisione del godimento e che dal godimento derivi un concreto vantaggio patrimoniale per chi lo esercita.
- L'onere della prova del versamento delle somme riscosse grava su chi afferma di averle versate; in mancanza il giudice può fondarsi su presunzioni e sui canoni indicati nei contratti per determinare il quantum.
- I canoni maturati durante il processo possono essere richiesti e liquidati con la stessa domanda originaria se attengono allo stesso fatto costitutivo; il limite temporale non può essere arbitrariamente fissato al momento della domanda se la pretesa riguarda canoni ulteriori maturati in corso di causa.
- I frutti civili (canoni di locazione) sono qualificati, di regola, come debito di valuta: ciò esclude la rivalutazione automatica e l'anatocismo sugli interessi maturati prima della pronuncia; eventuali effetti inflattivi possono essere valutati come maggior danno solo se provata la responsabilità.
- La prescrizione dei crediti tra comunisti generalmente decorre dal momento della divisione o dalla richiesta di rendiconto, non dal maturare dei singoli crediti, salvo diversa prova o accordo.
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