Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1998/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 337 del 2023: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, Area I/Antimafia, notificato alla ricorrente con nota del Vice Prefetto prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Caserta ha adottato “informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, commi 4 e 91 del D.lgs 159/11”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi inclusi: b.1) la predetta nota prot. -OMISSIS-, a firma del Prefetto di Caserta; b.2) la nota -OMISSIS- della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania; b.3) i verbali del GIA -OMISSIS-; b.4) l'ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria – SUAP del Comune di San Marcellino, recante “Il divieto di prosecuzione ad horas delle attività di cui alla scia codice pratica n. REP PROV -OMISSIS- e relativo annullamento degli effetti giuridici delle stesse, nonché la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi derivanti dalla prosecuzione dell'attività”. Quanto al ricorso n. 1011 del 2023: Per l’annullamento a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Giugliano in Campania, con il quale si disponeva: “la DECADENZA della SCIA pratica n. -OMISSIS-, intestata a ditta individuale -OMISSIS- (C.F.: -OMISSIS-) con sede legale in -OMISSIS- e con sede operativa in -OMISSIS- e il divieto di prosecuzione attività di vicinato in sede fissa – settore non alimentare – e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: b.1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, Area I/Antimafia, notificato alla ricorrente con nota del Vice Prefetto prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Caserta ha adottato “informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, commi 4 e 91 del d.lgs. 159/11”; b.2) la nota -OMISSIS- della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania; b.3) i verbali del GIA -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202301011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguenti provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell'attività e decadenza dalla SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, riuniti per connessione, contestavano un'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché i conseguenti provvedimenti dei Comuni di San Marcellino e Giugliano in Campania, che avevano vietato la prosecuzione dell'attività commerciale e disposto, rispettivamente, l'annullamento degli effetti della SCIA e la decadenza dalla stessa. L'interdittiva era motivata dalla relazione familiare tra la titolare dell'impresa e un addetto alle vendite, gravato da condanne definitive per associazione di tipo mafioso, dai precedenti penali della titolare, dalla contiguità temporale tra la cessazione della detenzione del familiare e l'avvio dell'attività, dai dubbi sull'autonomia patrimoniale dell'impresa, dalla sua gestione familiare e dal possibile impiego di risorse riconducibili al clan. La ricorrente deduceva che il mero rapporto parentale non potesse fondare l'interdittiva in assenza di prova dell'ingerenza gestionale; contestava l'erronea individuazione e l'irrilevanza temporale dei propri precedenti, la ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale, l'omessa valutazione della pericolosità sociale del familiare e delle memorie presentate nel procedimento. Quanto agli atti comunali, deduceva l'illegittimità derivata dall'invalidità dell'interdittiva e, in via autonoma, l'inapplicabilità dell'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 per l'assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e di cause di decadenza ex art. 67, nonché la violazione della disciplina sulle autorizzazioni commerciali e del T.U.L.P.S.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi, ritenendo sussistente un evidente nesso di presupposizione tra l'interdittiva prefettizia e i successivi provvedimenti comunali. Nel merito ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto all'interdittiva, ha escluso che il rapporto familiare costituisse, isolatamente considerato, un automatismo sufficiente a fondare il rischio infiltrativo; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, il legame parentale fosse inserito in un compendio indiziario ampio e coerente, composto dai precedenti penali della titolare e del familiare, dalla condanna di quest'ultimo per associazione mafiosa, dalla vicinanza temporale tra la detenzione e l'avvio dell'impresa, dai dubbi sull'autonomia patrimoniale e dalla gestione familiare dell'attività. Tali elementi, valutati globalmente, sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio prognostico prefettizio sul pericolo di condizionamento mafioso, senza necessità di provare l'avvenuta infiltrazione. Il Collegio ha inoltre affermato che il decorso del tempo, in assenza di elementi chiari di discontinuità, non elimina da solo la valenza sintomatica dei fatti controindicanti; ha escluso una valutazione parcellizzata dei singoli indizi e ha ritenuto che la Prefettura avesse esaminato le memorie procedimentali della ricorrente. Quanto ai provvedimenti comunali, il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 anche alle imprese operanti nel settore privato e in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. L'informazione antimafia produce infatti i medesimi effetti della comunicazione antimafia e comporta, in forza dell'art. 67, la revoca o decadenza dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività privata, finché perdura l'interdittiva. I provvedimenti comunali, fondati sulla misura prefettizia, sono stati quindi ritenuti legittimi. Ricorsi respinti e spese compensate per la delicatezza e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    informazione interdittiva antimafia

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese operanti nel settore privato e produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia, anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, commi 4 e 91 del d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale fondamento normativo dell'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    L'interdittiva antimafia comporta, secondo un meccanismo vincolante, la revoca o la decadenza dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, anche privata, finché perdura la misura.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Le memorie presentate dall'impresa nel contraddittorio procedimentale devono essere valutate dall'autorità prefettizia; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che ciò fosse avvenuto.

  • art. 416-bis c.p.

    associazione di tipo mafioso

    La condanna definitiva per associazione mafiosa del familiare della titolare è stata valorizzata quale elemento sintomatico del rischio di infiltrazione.

Massime di principio

  • Il rapporto di parentela con un soggetto controindicato non può fondare automaticamente un'informazione antimafia interdittiva, ma può assumere rilievo quando si inserisca in un compendio indiziario più ampio, attuale e coerente, idoneo a evidenziare una conduzione familiare o una possibile regia collettiva dell'impresa.
  • L'informazione antimafia interdittiva non richiede la prova dell'avvenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, mediante una valutazione prognostica complessiva e latamente discrezionale, emerga un fondato pericolo di ingerenza o condizionamento della criminalità organizzata.
  • Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati nel loro collegamento sistematico e non in modo atomistico; la relazione familiare, i precedenti penali, la contiguità temporale tra la detenzione di un familiare controindicato e l'avvio dell'impresa, la gestione familiare e i dubbi sull'autonomia patrimoniale possono concorrere unitariamente alla prognosi di permeabilità mafiosa.
  • Il decorso del tempo non neutralizza di per sé la valenza sintomatica dei fatti controindicanti: occorrono elementi chiari, ulteriori e convincenti di discontinuità rispetto ai legami, vincoli o sodalizi criminali.
  • L'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 consente l'adozione dell'interdittiva anche nei confronti di imprese operanti nel settore privato e in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; la misura produce effetti sui titoli abilitativi privati secondo il meccanismo vincolante dell'art. 67 del medesimo decreto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaCommercio e grandi strutture di vendita
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttive
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.