Cassazione Penale, Sentenza n. 33118/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., relativa al rifiuto della Corte d'appello di concedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; il ricorrente contestava che i precedenti penali (unica condanna definitiva del 2012) e la recidiva fossero stati illegittimamente ritenuti ostativi alla finalità rieducativa della pena sostitutiva e chiedeva che fosse applicata la misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta concordata fosse formulata in termini 'aperti' e non obbligasse il giudice a concedere la pena sostitutiva; ha confermato che, ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981 così come novellato, il giudice ha potere discrezionale di applicare le pene sostitutive solo quando esse risultano idonee alla rieducazione del condannato e a prevenire il rischio di nuovi reati. La Corte d'appello ha motivato adeguatamente il rifiuto sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della pluralità dei reati, elementi che rendevano la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata disposta la somma a favore della cassa delle ammende per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Articolo relativo a specifico reato fiscale contestato; utilizzato per qualificare il fatto più grave e determinare la pena complessiva
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Altro capo d'imputazione fiscale confermato in sede di merito
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Reato per il quale la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato che il motivo non fosse idoneo a far proseguire il giudizio e ha dichiarato il ricorso inammissibile
art. 58 legge n. 689/1981 (come modificato)
Stabilisce il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive: possono essere applicate quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e, tramite prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto nel caso concreto
art. 56-bis L. 689/1981
Riferimento alla possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la richiesta difensiva aveva espresso un consenso aperto ma non vincolante per l'applicazione automatica della misura
art. 616 c.p.p.
Norma relativa al versamento a favore della cassa delle ammende; la Corte ha escluso la condanna al versamento per la novità della questione richiamando la giurisprudenza costituzionale
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per motivare l'esclusione dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in presenza di questione nuova
Massime di principio
- La concessione delle pene sostitutive è discrezionale: il giudice deve valutare se la misura è 'idonea alla rieducazione del condannato' e se, con eventuali prescrizioni, può prevenire il rischio di nuovi reati.
- Precedenti penali e pluralità di reati possono legittimamente ostare all'applicazione di una pena sostitutiva quando il giudice ritiene che tali elementi compromettano la possibilità di rieducazione.
- Una richiesta di concordato sulla pena formulata in termini 'aperti' o senza domanda esplicita e vincolante per la pena sostitutiva non obbliga il giudice a concederla; il giudice può accogliere il concordato e comunque rifiutare la misura alternativa se non ne rileva l'idoneità.
- Il ricorso per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiede che la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione sia tale da rendere il rimedio ammissibile; motivazioni specifiche e congrue in sede di merito rendono il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese è la regola; tuttavia, la disposizione sul versamento alla cassa delle ammende può essere esclusa quando ricorra la novità della questione.
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