Cassazione Penale, Sentenza n. 28760/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di due detenuti, il giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato di utilizzo indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi: da un lato, l'annotazione di servizio degli agenti di polizia penitenziaria del 21 maggio 2025, che riferiva di aver udito parlare dalla stanza di pernottamento, di aver aperto immediatamente il blindo e di aver visto uno degli imputati con un telefono in mano e l'altro nel bagno, con presenza di una conversazione compatibile con l'uso di un secondo cellulare; dall'altro, la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni ammissive rese da uno degli imputati in assenza del difensore e non verbalizzate/sottoscritte. La difesa di uno degli imputati aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte ha distinto le posizioni: per uno degli imputati, ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di considerare la parte decisiva dell'annotazione di servizio costituita dalla percezione diretta degli operanti, idonea a incidere sulla valutazione della sussistenza del reato; per l'altro imputato ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le censure si risolvevano in una diversa lettura del fatto priva di decisività. In conseguenza, la sentenza di proscioglimento è stata annullata senza rinvio nei confronti del primo imputato, con trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso, mentre il ricorso relativo al secondo è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 391-ter, comma 3, c.p.
utilizzo indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
individua la fattispecie incriminatrice contestata ai due imputati.
art. 129 c.p.p.
perché il fatto non sussiste
utilizzato dal GIP per pronunciare proscioglimento immediato.
art. 350, comma 5, c.p.p.
richiamato dalla difesa/ricorrente sul tema delle garanzie difensive nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
art. 350, comma 7, c.p.p.
richiamato dalla Corte per affermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, purché liberamente rese.
art. 64 c.p.p.
le dichiarazioni spontanee richiamate dalla Corte sono state rese in difetto degli avvisi previsti da tale norma.
art. 606, lett. e), c.p.p.
indicato come parametro del vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione può fondarsi anche su atti processuali specificamente indicati diversi dal testo della sentenza, ma solo quando l'atto omesso o male apprezzato abbia carattere decisivo e sia idoneo a incrinare in modo radicale la coerenza della motivazione.
- Il ricorso per travisamento della prova non è ammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio priva di decisività rispetto alla conclusione decisoria.
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria senza difensore possono essere utilizzabili se rese liberamente, ma, quando non siano formalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, la loro capacità dimostrativa è esclusa o fortemente compromessa ai fini della decisione.
- In presenza di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte di cassazione può annullare la decisione quando il giudice di merito abbia omesso la valutazione di una fonte probatoria diretta e potenzialmente decisiva per la sussistenza del reato.
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