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Sentenza

Sentenza n. 11709/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio protocollo numero -OMISSIS- relativo al minore -OMISSIS-; - ove occorra, della comunicazione di preavviso di rigetto prot. n.-OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202412173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare di visto d’ingresso per motivi di studio, relativo a un minore ammesso a un programma calcistico residenziale a Torino con frequenza di un corso di lingua italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Consolato Generale d’Italia a Miami, preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, relativo alla domanda di visto d’ingresso per motivi di studio presentata nell’interesse del figlio minore. Il minore, studente presso una scuola superiore statunitense, era stato ammesso alla Juventus Residency Academy per l’anno scolastico 2024/2025, con partecipazione a un programma calcistico residenziale e frequenza di un corso di lingua italiana di 20 ore settimanali presso l’istituto WINS, oltre alla prosecuzione da remoto degli studi statunitensi. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 44-bis, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999 e carenza di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente ritenuto richiesta la frequenza di un corso di studi superiori presso la Juventus Residency Academy o il Liceo Scientifico Juventus, mentre l’istanza riguardava il corso organizzato dalla WINS. Il secondo motivo denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione, poiché il diniego avrebbe valorizzato il mancato accreditamento della JRA, sebbene il corso linguistico fosse tenuto dalla WINS, istituzione accreditata. Il terzo motivo deduceva difetto di motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, lett. p), d.lgs. 286/1998, contestando l’indicazione dell’attività sportiva quale titolo di ingresso alternativo: il minore non sarebbe stato uno sportivo professionista e l’amministrazione non avrebbe potuto respingere la domanda di visto per studio sulla base dell’assenza dei presupposti per un visto sportivo. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per difetto di procura e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha interpretato l’art. 44-bis, comma 2, d.P.R. 394/1999 nel senso che l’ingresso per motivi di studio dei minori stranieri è subordinato alla ricorrenza delle specifiche fattispecie previste dalla disposizione: per i minori ultraquattordicenni, la frequenza di corsi presso istituti o scuole secondarie nazionali statali o paritarie, oppure nell’ambito di programmi di scambio o iniziative culturali approvati dalle amministrazioni competenti; per i minori ultraquindicenni, la presenza dei requisiti della lett. a), oltre all’adeguata tutela del minore e alla corrispondenza del programma alle sue esigenze formative e culturali. Nel caso concreto, il programma frequentato presso la JRA era principalmente costituito da allenamento calcistico intensivo, coaching e attività finalizzate allo sviluppo della carriera sportiva. Solo sei ore settimanali erano dedicate al corso di lingua italiana impartito dalla WINS; la restante attività scolastica era svolta online presso l’istituto statunitense già frequentato dal minore. L’unica istituzione scolastica accreditata in Italia, il Liceo Scientifico paritario a indirizzo sportivo Juventus, non risultava invece frequentata dal minore. Secondo il TAR, mancavano quindi i presupposti normativi per il visto per studio. Il diniego era legittimo non perché il minore avrebbe dovuto chiedere necessariamente un visto per attività sportiva, ma perché la domanda presentata non corrispondeva ad alcuna delle fattispecie che consentono l’ingresso per motivi di studio. La questione del visto sportivo non costituiva pertanto la ragione decisiva del rigetto. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza confermata in appello. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 44-bis, comma 2, d.P.R. 394/1999

    corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali

    La disposizione individua tassativamente le condizioni per l’ingresso dei minori stranieri per motivi di studio. Nel caso esaminato, la partecipazione prevalente a un programma calcistico, accompagnata soltanto da un limitato corso di lingua italiana e dalla prosecuzione online degli studi esteri, non integra tali condizioni.

  • art. 44-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. 394/1999

    corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia

    Il rilascio del visto per studio presuppone la validità dell’iscrizione o pre-iscrizione a un corso riconducibile alla fattispecie normativa e non è sufficiente la mera partecipazione a un’attività formativa accessoria inserita in un programma prevalentemente sportivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata dall’autorità consolare prima dell’adozione del diniego; il giudizio non ha rilevato vizi invalidanti nella motivazione finale.

  • art. 27, comma 1, lett. p), d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al visto per attività sportiva, ma il TAR ha ritenuto che il diniego fosse legittimo per l’assenza dei presupposti del visto per studio, indipendentemente dalla necessità o meno di richiedere un visto sportivo.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente nella fase cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la trattazione nel merito e il deposito di memorie e documenti.

Massime di principio

  • Per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio a un minore straniero, la partecipazione a un programma che abbia natura prevalentemente sportiva non è sufficiente quando l’attività scolastica o linguistica costituisca soltanto una componente accessoria e non ricorra una delle specifiche fattispecie formative previste dall’art. 44-bis, comma 2, d.P.R. 394/1999.
  • La validità dell’iscrizione a un ente o corso formativo riconosciuto deve essere valutata in rapporto alla tipologia complessiva del programma per il quale è richiesto il visto: l’accreditamento dell’istituzione che impartisce un modulo linguistico non rende automaticamente legittimo il visto per studio se il soggiorno è finalizzato in via prevalente ad attività sportiva.
  • La prosecuzione da remoto del percorso scolastico estero non equivale alla frequenza di un corso di studi presso un istituto scolastico italiano ai fini dell’art. 44-bis, comma 2, d.P.R. 394/1999.
  • Il rigetto di una domanda di visto per studio può essere legittimamente fondato sull’assenza dei presupposti normativi propri di tale tipologia di visto, senza che assuma rilievo decisivo la questione se il richiedente avrebbe potuto o dovuto presentare una domanda per un diverso visto, quale quello per attività sportiva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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