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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2637/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativo alla sentenza n. 1130/2021 del Tribunale di Avellino, sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento per causa non imputabilele: era infatti in regime di detenzione domiciliare (prima carcere poi arresti domiciliari) sin dal 9/9/2018, antecedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio. Denuncia inoltre vizi nella valutazione sulla validità delle notifiche e sul fatto che una notifica eseguita per compiuta giacenza su domicilio eletto inidoneo avrebbe imposto nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di valutare il dato decisivo dello stato detentivo domiciliare della Cantone al momento della notifica. Pur riconoscendo la regolarità formale delle notifiche (compresa la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. a mani proprie e la notifica del decreto per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 161, co. 4), la suprema corte ha affermato che tale regolarità formale non esclude la necessità di accertare l'effettiva conoscenza del procedimento. Alla luce di precedenti di Sezioni Unite, la conoscenza che preclude la rescissione deve riguardare la vocatio in iudicium e non si può considerare automaticamente acquisita per mere notifiche formali. Perciò la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Disposizione sulla rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo: consente l'annullamento quando l'interessato non ha avuto conoscenza del procedimento per ragioni non a lui imputabili.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto che la conoscenza di tale avviso non sia di per sé sufficiente a escludere la possibilità di rescissione, perché la conoscenza rilevante è quella del provvedimento formale di vocatio in iudicium.

  • art. 161, co. 4, c.p.p.

    Disciplina la notifica per compiuta giacenza; la sentenza sottolinea che la regolarità formale della notifica secondo questa norma non è automaticamente decisiva circa l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 159 c.p.p.

    Prevede le ricerche alternative in caso di domicilio eletto inidoneo; se il domicilio è inidoneo le autorità devono eseguire ulteriori ricerche, la mancata attivazione può incidere sulla validità sostanziale della conoscenza del procedimento.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma con indici sulla conoscenza del processo; la Corte osserva che tali indici non devono essere trattati come presunzioni assolute che sostituiscono l'accertamento dell'effettiva conoscenza, evitando di reintrodurre per via surrettizia il sistema del processo in contumacia.

  • Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Rv. 279420)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la conoscenza del processo rilevante per escludere la rescissione deve riferirsi alla accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium; la mera conoscenza dell'avviso di chiusura indagini non è sufficiente.

  • Sez. 7, n. 24766/2023 e precedenti (es. n. 29660/2019, Rv. 276972)

    Giurisprudenza che ha valorizzato casi di inerzia comunicativa volontaria dell'imputato nell'aggiornare il domicilio; la Corte di cassazione ha ritenuto tali precedenti non applicabili al caso in cui sussista un giustificato stato detentivo domiciliare che rende plausibile l'incolpevole mancata conoscenza.

Massime di principio

  • La regolarità formale della notifica (anche per compiuta giacenza) non esclude di per sé la valutazione dell'effettiva conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare se esistano ragioni plausibili per cui l'imputato non abbia avuto conoscenza.
  • La conoscenza rilevante per escludere la rescissione è quella legata a un provvedimento formale di vocatio in iudicium (es. decreto di citazione a giudizio), non la sola ricezione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p.
  • Se l'imputato si trova in stato detentivo (anche domiciliare) al momento delle notifiche, occorre valutare con attenzione se tale condizione giustifica una plausibile incolpevole mancata conoscenza; in tali ipotesi la rescissione può essere ammissibile.
  • Se il domicilio eletto risulta inidoneo o non vi sono elementi che dimostrino la effettiva conoscenza, le autorità dovrebbero effettuare ulteriori ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; la mancata attivazione può incidere sulla validità sostanziale delle notifiche.
  • Gli indici di conoscenza previsti da norme come l'art. 420-bis non devono essere usati come presunzioni assolute: il giudice deve sempre accertare la realtà dei fatti e l'eventuale colpevolezza o innocenza della mancata conoscenza.

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