Cassazione Penale, Ordinanza n. 12463/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per detenzione di cocaina ai fini di spaccio in quantitativi complessivamente esigui, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo deducendo vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. In sostanza contestava la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva e, quindi, il relativo aggravamento del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre il ricorrente non si confrontava con la motivazione di primo grado, rilevante in regime di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla recidiva fosse generica e non confrontata con la motivazione delle sentenze di merito, in particolare con quella di primo grado che aveva giustificato la recidiva valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali, tra cui due specifici, indice di maggiore pericolosità e colpevolezza. Conseguentemente ha confermato la condanna già pronunciata e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali nonché la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina
viene applicato alla detenzione di cocaina suddivisa in più involucri, insieme a mannite e materiale per il confezionamento, in un contesto ritenuto compatibile con la destinazione allo spaccio.
recidiva
numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, di cui due specifici
la recidiva è ritenuta giustificata dalla presenza di precedenti penali significativi, espressivi di maggiore pericolosità e colpevolezza.
doppia conforme
le pronunce formano un unico corpo motivazionale
in presenza di sentenze di primo e secondo grado conformi, la motivazione va letta unitariamente e il ricorrente deve confrontarsi anche con la prima decisione.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e disattese nei gradi di merito senza indicare specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- In caso di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado costituiscono un unico compendio argomentativo; il ricorrente deve quindi confrontarsi anche con la motivazione della sentenza di primo grado.
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando i precedenti penali dell'imputato sono numerosi, gravi e specifici, e il giudice ne desume una maggiore pericolosità e colpevolezza.
- La mera contestazione della recidiva, priva di critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza, non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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