Sentenza n. 219/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 592 del 25.02.2025, nella parte in cui, autorizzando l’esercizio di una Residenza Servita, concede n. 16 posti letto oltre a 2 di emergenza in luogo dei 21 (19 + 2 di emergenza) richiesti; - di qualsiasi altro atto, al momento non conosciuto, che abbia imposto/consentito tale riduzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha autorizzato una residenza servita con 16 posti letto più 2 posti di emergenza, anziché i 19 più 2 richiesti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’autorizzazione comunale nella parte relativa alla riduzione dei posti letto, deducendo: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi al parziale diniego; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, sostenendo che le ragioni della riduzione erano state ricostruite soltanto attraverso interlocuzioni informali con i tecnici comunali; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento regionale n. 16/2012, ritenendo sufficiente che ciascuna camera disponesse di un bagno ad uso esclusivo, anche se collocato di fronte alla camera e non al suo interno. Nel corso del procedimento il Comune aveva effettuato un sopralluogo, richiesto integrazioni documentali e ricevuto una tavola progettuale modificata, recante 18 posti più 2 di emergenza per la residenza servita. L’autorizzazione aveva tuttavia riconosciuto soltanto 16 posti più 2 di emergenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che una riduzione rispetto alla richiesta vi era stata, poiché anche l’ultima configurazione progettuale indicava 18 posti più 2 di emergenza, mentre il provvedimento ne autorizzava 16 più 2. Ha tuttavia escluso che il difetto di motivazione assumesse concreta rilevanza, poiché dagli atti emergeva piena concordanza tra le parti sul motivo sostanziale della riduzione: la diversa interpretazione dei requisiti delle residenze servite. Nel merito, l’art. 6, comma 4, lettera a), del regolamento regionale n. 16/2012, richiedendo che le camere siano “dotate di un bagno”, deve essere interpretato nel senso che il bagno debba trovarsi all’interno della camera. Tale conclusione deriva sia dall’accezione comune dell’espressione, sia dalla previsione secondo cui la superficie minima della camera è calcolata escludendo i servizi igienici, sia dalla finalità della residenza servita di garantire all’anziano autosufficiente una vita autonoma. Un bagno esterno, anche se vicino e destinato all’uso esclusivo della camera, non assicurerebbe in modo effettivo l’autonomia e l’esclusività dell’utilizzo, dipendendo dal comportamento degli altri ospiti. Essendo corretta l’interpretazione applicata dal Comune, è stata ritenuta irrilevante anche l’omessa formale comunicazione della riduzione, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, primo periodo, della legge n. 241/1990. Spese compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata ritenuta irrilevante perché l’esito sostanziale del procedimento era comunque imposto dalla corretta applicazione della disciplina regolamentare.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione non assume concreta rilevanza quando dagli atti del procedimento e dalle difese processuali risulta chiaramente il punto di divergenza tra amministrazione e privato e la ragione sostanziale della riduzione autorizzatoria.
art. 21-octies, comma 1, primo periodo, l. 241/1990
L’omessa comunicazione formale relativa alla riduzione dei posti non comporta l’annullamento quando la censura non può incidere sulla legittimità sostanziale dell’esito, fondato sulla corretta applicazione della normativa.
art. 6 reg. reg. Umbria n. 16/2012
“le camere devono essere dotate di un bagno”
Per le camere singole o doppie delle residenze servite, il requisito della dotazione di un bagno implica che il servizio igienico sia interno alla camera e non meramente esterno, ancorché vicino e destinato all’uso esclusivo.
Massime di principio
- Il requisito regolamentare secondo cui le camere di una residenza servita devono essere “dotate di un bagno” deve essere interpretato, alla luce del significato comune dell’espressione, del computo della superficie della camera al netto dei servizi igienici e della finalità di garantire autonomia all’anziano, nel senso che il bagno deve essere collocato all’interno della camera.
- La disponibilità esclusiva di un bagno collocato all’esterno della camera non equivale alla dotazione della camera di un bagno, poiché l’effettività dell’uso autonomo ed esclusivo non è assicurata dalla sola destinazione formale del servizio igienico.
- Quando dagli atti del procedimento e dal contraddittorio processuale emerge con chiarezza la ragione sostanziale del parziale diniego e il punto di divergenza tra amministrazione e privato, il difetto di motivazione non assume concreta rilevanza ai fini dell’annullamento.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non conduce all’annullamento del provvedimento quando, per la correttezza sostanziale dell’esito e l’applicazione vincolata della disciplina pertinente, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto finale dell’atto.
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