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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35442/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Catania che, decidendo opposizioni allo stato passivo di una procedura concorsuale, aveva ammesso crediti di un istituto bancario, eliminato la condizione di previa escussione di fideiussioni e rigettato la domanda di riconoscimento del rango ipotecario. L'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% sui crediti ammessi al passivo e l'aliquota dello 0,50% sulle fideiussioni enunciate. Le società contribuivano hanno contestato, tra l'altro, la mancanza di allegazione della sentenza, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'erronea applicazione dell'imposta proporzionale e la tassabilità dell'enunciazione delle fideiussioni. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità parziale dell'appello dell'Ufficio; (2) violazione degli artt. 22, 8 tariffa parte I d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata in misura proporzionale perché relativa all'ammissione di un credito allo stato passivo e non a una mera graduazione; (3) violazione dell'art. 15 d.P.R. 601/1973 e dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 quanto all'esenzione o meno dell'enunciazione delle fideiussioni. Le società resistenti proposero ricorso incidentale deducendo difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della sentenza, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e illegittima compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per verificare se il decreto di ammissione allo stato passivo fosse già stato assoggettato a imposta proporzionale, circostanza decisiva per stabilire se la successiva sentenza dovesse scontare imposta fissa o proporzionale. Ha invece rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale delle società. Il rinvio è stato disposto solo per il riesame della questione sulla tassazione della sentenza relativa all'opposizione allo stato passivo, mentre è stato confermato il principio della non tassabilità dell'enunciazione delle fideiussioni quando ricadenti nel regime dell'imposta sostitutiva previsto per i finanziamenti a medio-lungo termine.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'inammissibilità parziale dell'appello va valutata alla luce dell'effettivo contenuto delle censure, senza travisare l'oggetto dell'impugnazione

  • art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica alle sentenze ricognitive di crediti; non alle decisioni che si limitano a incidere sulla graduazione del credito, salvo il problema della possibile duplicazione d'imposta se il decreto presupposto non sia stato tassato

  • art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131 del 1986

    la sentenza che riconosce solo la natura privilegiata o modifica la collocazione del credito sconta imposta fissa

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    l'enunciazione rileva per disposizioni contenute in atti non registrati tra le stesse parti, ma non opera per atti esenti o soggetti a imposta sostitutiva

  • art. 6 Tariffa parte I d.P.R. n. 131 del 1986

    le garanzie reali e personali sono soggette a imposta proporzionale dello 0,50% secondo il regime ordinario

  • art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973

    le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e le relative garanzie sono esenti da imposta di registro, salvo che per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, che seguono il regime ordinario; l'enunciazione dell'operazione non fa rivivere l'imposta di registro se opera l'imposta sostitutiva

  • art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986

    per gli atti costitutivi di garanzia la base imponibile coincide con la somma garantita

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    l'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere base imponibile, aliquota e ragioni della pretesa, senza necessaria allegazione della sentenza se questa è già conosciuta o conoscibile

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio è circoscritto agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non si estende in via generale agli avvisi di liquidazione

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    la compensazione delle spese è rimessa al giudice nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione senza reciproca soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza che si limiti a incidere sulla qualità o sulla collocazione del credito nel concorso non è, di regola, tassabile in misura proporzionale, perché l'oggetto fiscalmente rilevante (titolo e ammontare del credito) è già definito dal precedente provvedimento di ammissione.
  • La tassazione in misura fissa della sentenza che modifica la graduazione del credito è compatibile con il sistema solo se il provvedimento presupposto sia stato già assoggettato a imposta proporzionale; in mancanza va evitata una duplicazione d'imposta e occorre verificare quale atto abbia effettivamente esaurito il presupposto impositivo.
  • L'enunciazione in un atto giudiziario di una fideiussione o di altra garanzia non comporta automaticamente imposta di registro se la garanzia rientra in un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine assoggettata a imposta sostitutiva, perché l'art. 22 TUR non si applica agli atti esenti o soggetti a regime sostitutivo.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è soddisfatto quando l'atto indichi base imponibile, aliquota e ragioni della pretesa in modo intellegibile; non è necessaria l'allegazione materiale della sentenza richiamata se il contribuente la conosce o può agevolmente conoscerla.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio non opera in via generalizzata nel procedimento tributario, ma solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge; in materia di liquidazione dell'imposta di registro, fuori dai casi espressamente previsti, la sua omissione non determina invalidità dell'atto.
  • La compensazione delle spese di lite richiede, fuori dai casi di reciproca soccombenza, una motivazione specifica su gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalle particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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