Cassazione Penale, Ordinanza n. 00941/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una serie di contravvenzioni edilizie, con sola declaratoria di estinzione di una diversa fattispecie per ripristino dello stato dei luoghi. Con il primo motivo deduceva che anche gli altri reati dovessero ritenersi estinti per intervenuta rimessione in pristino; con il secondo motivo sosteneva che i reati fossero prescritti; con il terzo motivo chiedeva la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando implicitamente la valutazione di gravità e non occasionalità della condotta effettuata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il ripristino dello stato dei luoghi produce effetto estintivo solo per la fattispecie espressamente prevista dall'art. 181 d.lgs. 42/2004, non per le altre contravvenzioni contestate. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina sulla sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. nel testo risultante dalla legge n. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, sicché alla data della sentenza di appello i reati non erano prescritti. Infine ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza degli abusi e della non occasionalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per le contravvenzioni edilizie contestate.
artt. 64-71-65-72 d.P.R. 380/2001
disposizioni del testo unico edilizia richiamate a fondamento dei reati contestati.
artt. 83-95 d.P.R. 380/2001
ulteriori disposizioni edilizie poste a base delle contestazioni penali.
art. 181 d.lgs. 42/2004
la rimessione in pristino è stata ritenuta estintiva solo di tale fattispecie, non delle altre contravvenzioni contestate.
art. 159 c.p.
la Corte ha applicato la disciplina della sospensione della prescrizione nel testo modificato dalla legge n. 103/2017, ritenendola operante per i reati commessi nel periodo indicato.
l. n. 103 del 2017
richiamata quale fonte della modifica dell'art. 159 c.p. che prevede una sospensione di anni uno e mesi sei.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in base alla consistenza degli abusi e alla non occasionalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per il criterio applicativo della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La remissione in pristino ha efficacia estintiva solo per la specifica fattispecie che la legge collega espressamente a tale effetto, e non si estende automaticamente ad altre contravvenzioni concorrenti o contestate in distinto capo di imputazione.
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, con conseguente necessità di calcolare il termine tenendo conto della sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla riforma.
- La declaratoria di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice di merito valorizzi la consistenza oggettiva degli abusi e la non occasionalità della condotta, specie se l'agente persevera nella realizzazione dell'illecito anche dopo l'accertamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati perché si risolvono in censure già corrette e adeguatamente confutate dalla motivazione della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →