Sentenza n. 794/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del preavviso di diniego art. 10 bis Legge 241/1990 del 22.02.2024, con il quale il Comune di Monte Argentario comunicava le presunte ragioni che ostavano all’accoglimento dell’istanza di titolo edilizio relativo all’immobile sito in Monte Argentario; 2) del provvedimento di rigetto (n. R01/2024G) della istanza di condono edilizio LRT 53/04 - prot. 17174 del 30/09/86 - pratica n° 3461 del 1986 intestata a Antichi Giovanni Niccolò del 14.03.2024, comunicato in data 14.03.2024; 3) del provvedimento di improcedibilità della istanza di condono edilizio LRT 53/04 – prot. 15209 del 11/05/2022 – pratica n. 733 intestata a Antichi Giovanni Niccolò del 14.03.2024, prot. n. 13279 del 04.04.2024, n. 13813 del 09.04.2024 e n. 15218 del 18.04.2024; 4) del provvedimento “Comunicazione di avvio del procedimento per accertata violazione urbanistico edilizia (art. 7 e 8 L. 241/90) (art. 27, co. 1 e co. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.). Infrazione AE 05/2024”, prot. par. 0016122 del 24.04.2024, comunicato il 07.05.2024; 5) dell’ordinanza di demolizione n. 184/2024 (prot. n. 22841 del 06.06.2024), comunicata in data 06.06.2024; - di ogni altro atto presupposto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Antichi Giovanni Niccolò il 25.02.2025: del provvedimento avente ad oggetto “Accertamento e declaratoria dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 6.06.2024 n.184”, datato 10.12.2024, comunicato via PEC in pari data con comunicazione prot. n. 53482 del 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di due istanze di condono edilizio, comunicazione di avvio del procedimento repressivo, ordinanza di demolizione e successivo accertamento dell’inottemperanza con acquisizione gratuita dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono del 1986 relativa a una baracca metallica, l’improcedibilità dell’ulteriore istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 40 della l. 47/1985 per il fabbricato nella configurazione successiva, nonché l’ordinanza di demolizione e l’atto di accertamento dell’inottemperanza. Ha dedotto, in primo luogo, che la trasformazione della baracca in un fabbricato in muratura sarebbe imputabile al Comune, per avere definito tardivamente la pratica di condono. In secondo luogo, ha sostenuto che, nelle more della definizione del condono, sarebbero consentiti interventi conservativi. Ha contestato, inoltre, l’inclusione della pavimentazione antistante in battuto di cemento nel diniego, assumendo che essa risultasse dagli elaborati progettuali. Con riferimento alla sanatoria ex art. 40 della l. 47/1985, ha dedotto che la verifica dell’anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla normativa sul condono avrebbe dovuto riferirsi all’insorgenza dell’obbligazione e non alla data del decreto ingiuntivo. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha contestato la determinazione dell’area di sedime e pertinenziale, assumendo che vi fosse stata inclusa la pavimentazione e che l’acquisizione avesse privato la porzione residua dell’accesso alla via pubblica. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’accertamento dell’inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita, deducendo la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha escluso che la durata, anche abnorme, del procedimento di condono potesse autorizzare o giustificare la radicale trasformazione della baracca in un fabbricato in muratura. Ha chiarito che, in pendenza del procedimento di condono, sono ammissibili soltanto interventi conservativi e che la normativa presuppone la permanenza dell’immobile da regolarizzare, senza opere aggiuntive né sostituzione dei materiali originari; la trasformazione da lamiera a cemento non è quindi conservativa, anche in assenza di incremento di superficie o volume. Ha ritenuto legittimo il mancato esame della pavimentazione in cemento come opera condonabile, poiché dall’istanza non risultava una chiara richiesta di sanatoria riferita a tale manufatto; la mera presenza negli elaborati progettuali non dimostra l’intenzione di chiederne la legittimazione. Quanto all’art. 40 della l. 47/1985, ha affermato che la data del decreto ingiuntivo non è decisiva, ma che l’anteriorità della ragione di credito deve essere certa e provata dal richiedente, in applicazione del principio di vicinanza alle fonti di prova. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita: il rapporto di conto corrente non dimostrava l’insorgenza dell’obbligazione, mentre la prima erogazione documentata risaliva all’ottobre 2005, dopo l’entrata in vigore della l.r.t. 53/2004; i riferimenti ad altri finanziamenti erano privi di data certa. È stata ritenuta legittima anche la determinazione dell’area di sedime, comprendente il battuto in cemento non condonato e non condonabile. La perdita dell’accesso diretto alla strada pubblica non costituisce vizio dell’ordinanza di demolizione o dell’acquisizione, potendo eventualmente fondare una domanda di costituzione di servitù coattiva. Infine, il TAR ha respinto la censura di estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso: l’acquisizione gratuita è una sanzione autonoma, collegata all’inottemperanza all’ordine di demolizione, e può colpire anche il proprietario incolpevole, il quale, ricevuto l’ordine, deve attivarsi per rimuovere l’abuso o agire verso il detentore responsabile. L’inerzia del ricorrente ha quindi giustificato l’acquisizione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dal Comune prima dell’adozione del diniego.
l.r.t. 53/2004
Costituisce la normativa regionale applicabile alla domanda di condono e rileva per la verifica dell’anteriorità delle ragioni di credito.
art. 40 l. 47/1985
Consente la presentazione della domanda di condono in relazione a immobili oggetto di procedure esecutive quando le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della normativa sul condono; tale anteriorità deve essere certa e provata dal richiedente.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’attività comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Fondamenta l’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita dell’area in caso di mancata ottemperanza; l’acquisizione è sanzione autonoma rispetto all’ordine di demolizione e può riguardare anche il proprietario incolpevole che non si sia attivato.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento repressivo urbanistico-edilizio.
Massime di principio
- La durata, anche eccessiva, del procedimento di condono non legittima il richiedente a trasformare radicalmente l’immobile oggetto della domanda; la sanatoria presuppone la permanenza del manufatto nella consistenza e nei materiali originari.
- In pendenza del procedimento di condono sono ammissibili soltanto interventi realmente conservativi; la trasformazione di una baracca metallica in un fabbricato in muratura non è conservativa anche se non comporta aumento di superficie o volume.
- La domanda di condono deve individuare in modo chiaro le opere abusive di cui si chiede la sanatoria; la mera rappresentazione di un’opera negli elaborati progettuali, senza esplicita indicazione della sua abusività e della volontà di regolarizzarla, non estende l’oggetto della domanda.
- Ai fini dell’art. 40 della l. 47/1985, non rileva di per sé la data del provvedimento giudiziario che accerta il credito, ma l’anteriorità della ragione sostanziale di credito rispetto alla normativa sul condono. Tale anteriorità deve essere certa e grava sul richiedente, in applicazione del principio di vicinanza alle fonti di prova.
- L’acquisizione gratuita dell’area conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è una sanzione autonoma rispetto all’ordine di ripristino e può colpire anche il proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso, se, dopo avere ricevuto l’ordine, non si attiva per rimuoverlo o per ottenere l’intervento del responsabile.
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