Cassazione Civile, Ordinanza n. 35144/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (produttore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto davanti al giudice di pace la società produttrice di una cappa da cucina, deducendo che il bene acquistato non funzionava correttamente e chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. In primo grado, nel corso del giudizio, la società aveva provveduto alla sostituzione/riparazione del bene; il giudice di pace aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la società alle spese. La società aveva proposto appello deducendo: nullità dell’atto di citazione per insussistenza di un vincolo contrattuale con il produttore e per inconfigurabilità della domanda; difetto di legittimazione passiva del produttore; correttezza del proprio tempestivo intervento riparatorio e imputazione del ritardo all’attore; omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; erroneità della dichiarazione di cessata materia del contendere nonostante la sua opposizione; erronea liquidazione delle spese. Il Tribunale aveva dichiarato l’appello inammissibile ex art. 339 c.p.c. La società ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato l’affermazione del giudice d’appello sul valore della causa, sostenendo che la domanda risarcitoria di euro 1.000 avrebbe dovuto essere incrementata di interessi e rivalutazione oltre la soglia di equità; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 339 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse escluso la proponibilità dell’appello nonostante i motivi investissero questioni di violazione di norme processuali e dei principi regolatori della materia (nullità della citazione, omessa pronuncia, cessazione della materia del contendere, difetto di legittimazione passiva, spese di lite).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva spiegato, con i necessari calcoli, in che modo il danno da mora avrebbe superato la soglia di appellabilità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che i motivi di appello riguardavano effettivamente questioni attinenti a violazioni di norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia, e dunque erano devolvibili in appello anche se la causa era di valore inferiore alla soglia. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni di censura; è inammissibile se non spiega in modo concreto i calcoli e il percorso logico posti a fondamento della doglianza sul valore della causa.
art. 339 c.p.c.
L’appello è consentito, anche nelle cause di valore inferiore alla soglia, quando i motivi investono violazioni di norme sul procedimento o dei principi regolatori della materia.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge è ammissibile quando denuncia l’erronea applicazione dell’art. 339 c.p.c. in tema di appellabilità.
art. 96 c.p.c.
È richiamato come domanda proposta dalla parte convenuta nel giudizio di merito; la mancata pronuncia su di essa era uno dei profili devoluti in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla determinazione del valore della causa è inammissibile se non è sorretta da una puntuale esposizione del calcolo che consenta di verificare il superamento della soglia rilevante per l’impugnazione.
- Ai fini dell’art. 339 c.p.c., sono devolvibili in appello, anche nelle cause di modesto valore, le censure che denunciano nullità processuali, omessa pronuncia, violazioni in tema di legittimazione passiva, statuizioni sulla cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese, perché si tratta di questioni attinenti a norme sul procedimento o ai principi regolatori della materia.
- Il giudice d’appello non può dichiarare l’inammissibilità del gravame senza esaminare i motivi che prospettano effettive violazioni processuali dedotte dall’appellante.
- La soglia di appellabilità va verificata sulla base del valore della domanda secondo i criteri di legge, ma la parte che contesti tale valore deve indicare in modo specifico gli elementi e i conteggi che portano al suo superamento.
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