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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24317/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Più soggetti proprietari di immobili hanno agito contro un Comune per ottenere il risarcimento dei danni arrecati ai loro beni da un tombino realizzato in modo erroneo su una strada comunale, in un contesto in cui mancava una rete fognaria e le acque pluviali venivano convogliate e riversate nelle proprietà limitrofe. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva ridotto sensibilmente la condanna, liquidando il danno solo in proporzione all'incidenza sul singolo immobile degli attori e ricorrendo alla liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle obbligazioni indivisibili e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il credito risarcitorio dovesse considerarsi indivisibile e che ciascun danneggiato potesse pretendere l'intero importo necessario al ripristino; 2) violazione delle norme processuali sulla legittimazione e sulla domanda, lamentando che la corte territoriale avesse negato il risarcimento integrale anche per i danni subiti da fondi di terzi; 3) omesso esame di fatti decisivi e 4) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., contestando la valutazione della CTU e il posizionamento della fenditura del terreno. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto, osservando che il credito di risarcimento per equivalente avente ad oggetto una somma di denaro è divisibile, che non opera la solidarietà attiva dei danneggiati in assenza di un unico bene comune in contitolarità e che, quanto ai profili fattuali, le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità del regime delle obbligazioni indivisibili e della solidarietà attiva, ritenendo che, trattandosi di risarcimento per equivalente, il credito fosse divisibile e dovesse essere liquidato solo in relazione al danno subito dagli immobili di esclusiva proprietà dei ricorrenti. Ha inoltre confermato la liquidazione equitativa del danno, ritenendo corretta la valutazione di merito della consulenza tecnica e insindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1316 c.c.

    l'indivisibilità va riferita alla prestazione solo quando l'oggetto sia per natura o per volontà delle parti non suscettibile di divisione; il pagamento di una somma di denaro, anche se dovuto a titolo risarcitorio, è in linea di principio divisibile

  • art. 1317 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1316 e 1319 c.c. per escludere che il credito risarcitorio per equivalente fosse soggetto al regime delle obbligazioni indivisibili

  • art. 1319 c.c.

    la possibilità per ciascun contitolare di far valere il credito per l'intero opera solo nell'ipotesi di bene unico e indivisibile in comunione; non si applica ai danni a immobili distinti e autonomi di proprietari diversi

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa tutela piena del credito risarcitorio, ma ritenuto non violato

  • art. 1226 c.c.

    legittima la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile determinarne con precisione la quota di incidenza sul singolo bene

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimazione ad agire, ma la Corte ha escluso che sussistesse la titolarità del diritto fatto valere oltre il danno del proprio immobile

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di domanda e azione, ma ritenuto irrilevante alla luce dell'esclusione della legittimazione sostanziale per i danni dei terzi

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso l'interesse/legittimazione a chiedere il risarcimento per danni riferiti a beni altrui

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della domanda giudiziale, ma assorbito dall'esclusione della legittimazione sostanziale

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge utilizzata per censurare l'interpretazione delle obbligazioni indivisibili

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità della sentenza per violazione di legge processuale e vizi motivazionali, ma le doglianze sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di contestare la mera valutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 115 c.p.c.

    il travisamento delle prove non è configurabile quando si contesti solo il ragionamento valutativo del giudice sulle risultanze probatorie

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; non è censurabile in cassazione quando sia adeguata e non meramente apparente

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio per equivalente, avente ad oggetto una somma di denaro, è di regola divisibile: non si trasforma in obbligazione indivisibile solo perché il danno originario avrebbe potuto essere eliminato mediante un facere indivisibile.
  • La disciplina della solidarietà attiva e della legittimazione ad agire per l'intero tra contitolari presuppone la contitolarità di un unico bene comune; non è estensibile ai casi in cui i danni riguardino immobili distinti e autonomi di proprietari diversi.
  • Quando sia escluso il risarcimento in forma specifica e il danno per equivalente non sia quantificabile con precisione in rapporto al singolo bene, il giudice può procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
  • In cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi di prova o la diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Non è denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. il mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che sia dedotto un effettivo errore percettivo sul fatto probatorio in sé.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, meramente apparente o logicamente insanabile; non è sufficiente la critica alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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