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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10500/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva negato la continuazione tra i reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di Milano, pronunciata quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di continuazione tra una pluralità di reati. Il ricorso è stato però redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e presentato da lui stesso all'ufficio matricola della casa circondariale. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; in mancanza, l'atto è inammissibile. Non emergono ulteriori censure esaminate nel merito, poiché l'inammissibilità formale assorbe ogni altro profilo.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    è richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità non scusabile, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La verifica del requisito formale di sottoscrizione precede ogni esame del merito: se manca la firma del difensore cassazionista, la Corte non può scrutinare le doglianze sostanziali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali; inoltre, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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