Sentenza n. 1032/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 18/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in relazione all’istanza del 18 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. L’amministrazione si è costituita in giudizio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentito le parti. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, alla luce del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata quindi adottata una pronuncia di condanna a provvedere né è stato nominato il commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del limitato intervallo temporale tra la richiesta e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, il soddisfacimento della pretesa mediante l’attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato, in combinato disposto con l’art. 117 c.p.a., quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Consente al collegio, in sede di decisione della domanda cautelare e ricorrendone i presupposti, di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza semplificata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere, anche prima dell’adozione del provvedimento finale richiesto.
- Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio avverso il silenzio, il giudice non deve pronunciarsi sull’obbligo di provvedere né procedere alla nomina di un commissario ad acta.
- Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, purché siano rispettati i presupposti normativi, sia completo il contraddittorio e l’istruttoria e le parti siano previamente sentite.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dall’attivazione dell’amministrazione in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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