Cassazione Penale, Ordinanza n. 41041/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione in relazione al secondo motivo di appello, sostenendo la mancanza di prove sull'identità dell'autore materiale dei fatti contestati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva già escluso tali doglianze valorizzando, da un lato, le dichiarazioni delle persone offese ritenute affidabili e prive di intenti strumentali e, dall'altro, la gravità del fatto, la scaltrezza e preordinazione della condotta, la durata dell'illecito e l'entità del danno arrecato alle persone offese, comprensivo di difficoltà logistiche e ritardi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e volto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo motivo anch'esso reiterativo e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego dell'attenuante era sorretto da motivazione logicamente congrua sull'entità del danno; ha ritenuto il terzo motivo reiterativo e manifestamente infondato, osservando che il giudizio di particolare tenuità può essere motivato richiamando i soli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante invocata è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, valorizzando la dimensione del danno cagionato alle persone offese e le conseguenze pratiche subite.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di un giudizio che valorizzi gli elementi decisivi del caso concreto; il motivo è inammissibile se reiterativo e la motivazione è logica e non illogica.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p.; non occorre esaminare tutti gli elementi ivi previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, quando mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per proporre una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella accolta nella decisione impugnata, se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi concretamente decisivi dell'offesa.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va condotto in riferimento ai criteri dell'art. 133, comma primo, c.p., senza necessità di una disamina analitica di tutti i parametri, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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