Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41041/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione in relazione al secondo motivo di appello, sostenendo la mancanza di prove sull'identità dell'autore materiale dei fatti contestati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva già escluso tali doglianze valorizzando, da un lato, le dichiarazioni delle persone offese ritenute affidabili e prive di intenti strumentali e, dall'altro, la gravità del fatto, la scaltrezza e preordinazione della condotta, la durata dell'illecito e l'entità del danno arrecato alle persone offese, comprensivo di difficoltà logistiche e ritardi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e volto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo motivo anch'esso reiterativo e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego dell'attenuante era sorretto da motivazione logicamente congrua sull'entità del danno; ha ritenuto il terzo motivo reiterativo e manifestamente infondato, osservando che il giudizio di particolare tenuità può essere motivato richiamando i soli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante invocata è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, valorizzando la dimensione del danno cagionato alle persone offese e le conseguenze pratiche subite.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di un giudizio che valorizzi gli elementi decisivi del caso concreto; il motivo è inammissibile se reiterativo e la motivazione è logica e non illogica.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p.; non occorre esaminare tutti gli elementi ivi previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, quando mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per proporre una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella accolta nella decisione impugnata, se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi concretamente decisivi dell'offesa.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va condotto in riferimento ai criteri dell'art. 133, comma primo, c.p., senza necessità di una disamina analitica di tutti i parametri, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.