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Sentenza

Sentenza n. 1408/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 08/05/2025, n. 691/2025.

Giustizia amministrativa202501843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto € 500,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per l'anno scolastico 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 500,00, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 9 maggio 2025 e l'attestazione del passaggio in giudicato il 6 ottobre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato la definitività della sentenza del Tribunale di Agrigento, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e l'inadempimento del Ministero. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni su istanza della parte. Ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme derivanti da una sentenza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza dell'inadempimento di un'amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'effettiva operatività dell'intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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