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Sentenza

Sentenza n. 14028/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento del silenzio/implicito dissenso alla richiesta effettuata a mezzo pec di rimborso delle terapie ABA al minore-OMISSIS- del-OMISSIS- rimasta senza alcun esito e per l’effetto: a) riconoscere il diritto del minore -OMISSIS- a ricevere, sino al compimento della maggiore età, l’erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a km 30 dalla residenza del minore) o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno quaranta (40) ore a settimana, o, comunque, per la diversa durata ritenuta necessaria per garantire il diritto alla salute del minore in relazione alle problematiche (disturbi dello-OMISSIS-) da cui è affetto; b) farsi carico dell’erogazione, diretta o indiretta, in favore del minore-OMISSIS- al trattamento in questione; c) rimborsare tutte le spese sinora sostenute dal ricorrente -OMISSIS-per garantire al minore il trattamento riabilitativo cognitivo ABA stante il silenzio/dinego manifestato finora dall’Asl, ammontante alla data attuale in €.-OMISSIS- (-OMISSIS-), salvo errori ed omissioni sulla base delle fatture allegate e di tutte quelle future spese che il padre dovrà sostenere per continuare la predetta terapia.

Giustizia amministrativa202601110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio o implicito diniego dell'ASL sulla richiesta di rimborso delle terapie ABA e mancata erogazione del trattamento richiesto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il genitore, dopo avere inizialmente adito il giudice ordinario, ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, chiedendo l'accertamento del diritto del minore, fino alla maggiore età, alla terapia riabilitativa cognitivo-comportamentale mediante metodologia ABA per almeno quaranta ore settimanali, in forma diretta o indiretta, nonché l'erogazione del trattamento e il rimborso delle spese già sostenute e di quelle future. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'azione formalmente proposta ai sensi dell'art. 31 c.p.a. contro il silenzio aveva in realtà ad oggetto una domanda di accertamento e condanna all'erogazione della terapia e che non erano stati impugnati i Piani riabilitativi individuali predisposti dall'amministrazione. Nel merito, il ricorrente contestava l'idoneità del progetto terapeutico predisposto dall'ASL e sosteneva la necessità della terapia ABA nella misura richiesta.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda come azione di accertamento e condanna dell'ASL all'erogazione della terapia, ritenendo possibile attribuire alla domanda un diverso nomen iuris senza alterare petitum e causa petendi. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dei Piani predisposti dall'ASL: secondo la disciplina regionale richiamata, spetta all'équipe multidisciplinare territorialmente competente definire il percorso terapeutico individualizzato e le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale; quando l'assistito contesta il contenuto del Piano, deve impugnarlo davanti al giudice amministrativo. Il ricorso è stato ritenuto comunque infondato anche nel merito, poiché la CTU disposta nel precedente giudizio ordinario aveva accertato che il progetto convenzionato con l'ASL, comprendente otto ore settimanali di intervento domiciliare, parent training e teacher training, presentava prospettive di efficacia equivalente e costi inferiori rispetto al trattamento ABA richiesto. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio presuppone una condotta omissiva riferita a un obbligo di provvedere; non è lo strumento processuale appropriato per ottenere direttamente l'accertamento del diritto a una specifica terapia e la condanna dell'ASL alla sua erogazione.

  • deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 13 febbraio 2018

    Le Linee di indirizzo regionali richiamate disciplinano la presa in carico dei minori con disturbi dello spettro autistico e attribuiscono all'équipe multidisciplinare territoriale la predisposizione del progetto terapeutico individualizzato e la definizione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Costituiscono, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede la tutela dei dati personali nelle ipotesi di pubblicazione o diffusione dei provvedimenti giudiziari, applicata dal TAR mediante l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può riqualificare la domanda secondo il corretto nomen iuris quando ciò non comporti modificazione del petitum o della causa petendi e non introduca nuovi elementi di fatto nel thema decidendum.
  • Quando un'azienda sanitaria ha predisposto un Piano o Progetto terapeutico individualizzato che definisce le modalità assistenziali e le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, la contestazione del suo contenuto deve essere proposta mediante impugnazione del Piano; non è sufficiente un'azione avverso il silenzio per ottenere direttamente una diversa terapia.
  • La competenza dell'équipe multidisciplinare territoriale nella definizione del percorso terapeutico individualizzato non esclude il sindacato giurisdizionale, ma impone al paziente che contesti la scelta assistenziale di agire contro l'atto amministrativo che la incorpora.
  • La pretesa all'erogazione di una specifica modalità terapeutica non può essere accolta quando una valutazione tecnica acquisita in giudizio accerti che il progetto predisposto dall'azienda sanitaria offre prospettive di efficacia equivalente e risulta meno costoso, oltre che coerente con le linee di indirizzo regionali.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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