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Ordinanza

Ordinanza n. 3564/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DEL 23/03/2020 RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202008450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 23 marzo 2020, con il quale era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in ragione dell'insufficienza del requisito reddituale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto accertamenti istruttori sulla possibile disparità di trattamento rispetto alla moglie del ricorrente, che nelle more aveva ottenuto la naturalizzazione, assumendosi una parità della capacità reddituale dei coniugi. Gli incombenti sono stati reiterati, ma l'Amministrazione ha comunicato di avere avviato il riesame della posizione con esito favorevole e di avere predisposto il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza, trasmesso alla firma degli organi competenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né ha ancora annullato il diniego. Ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 15 luglio 2026 per consentire il perfezionamento del procedimento di concessione della cittadinanza mediante l'emanazione del decreto presidenziale. Ha inoltre richiesto al Ministero dell'Interno chiarimenti, entro il 2 giugno 2026, sulla prospettata disparità di trattamento tra i coniugi, con particolare riguardo all'arco temporale utilizzato per valutare la rispettiva capacità reddituale, anche ai fini della successiva decisione sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il diniego di concessione della cittadinanza, l'amministrazione avvia un riesame favorevole ma il procedimento non è ancora perfezionato con l'adozione dell'atto conclusivo, il giudice può rinviare la trattazione senza dichiarare cessata la materia del contendere o improcedibile il ricorso.
  • Ai fini della decisione sulle spese, il giudice può richiedere all'amministrazione chiarimenti istruttori sulla comparabilità delle situazioni reddituali di coniugi e sull'arco temporale considerato per la verifica del requisito economico, quando sia prospettata una disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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