Sentenza del 20/10/2020 n. 4894 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 246/2020 RISCOSSIONE - AVVISO DI INTIMAZIONE - Eredi - Legittimazione passiva - Istanza di sgravio - Accettazione tacita eredità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'oggetto della controversia era se l'istanza di sgravio presentata dall'erede potesse essere interpretata come accettazione tacita dell'eredità (con conseguente perdita degli effetti della precedente rinuncia) e quindi come legittimazione passiva alla riscossione dei debiti del de cuius. L'amministrazione sosteneva implicitamente che l'atto di impugnare l'avviso e chiedere lo sgravio equivalesse ad un comportamento incompatibile con la rinuncia.
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'istanza di sgravio non comporta la revoca della rinuncia all'eredità e non integra accettazione tacita. L'accettazione per facta concludentia si verifica soltanto quando il chiamato all'eredità compie atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare (ad es. prendere possesso dei beni, amministrarli o compiere atti che manifestino inequivocabilmente l'assunzione dello status di erede). La semplice richiesta di sgravio, finalizzata esclusivamente a contestare la qualità di debitore del de cuius, non costituisce tale comportamento e non fa sorgere la legittimazione passiva dell'erede rinunciante.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza amministrativa volta a contestare la qualificazione di debitore del defunto (sgravio) non equivale di per sé ad accettazione tacita dell'eredità.
- L'accettazione per facta concludentia richiede atti che, per loro natura, implichino necessariamente la volontà di accettare l'eredità (es.: prendere possesso dei beni ereditari, compiere atti dispositivi o amministrativi tipici di chi assume la qualità di erede).
- Chi ha rinunciato all'eredità può proporre azioni o istanze dirette a far valere che il de cuius non era debitore senza rischiare automaticamente di perdere gli effetti della rinuncia; occorre però evitare comportamenti concreti che manifestino gestione o godimento dei beni ereditari.
- In situazioni analoghe è prudente conservare documentazione che attesti la natura difensiva/contestativa dell'atto (es.: istanza di sgravio limitata a contestare l'obbligazione) e, ove necessario, chiarire espressamente di non voler accettare l'eredità.
- La valutazione è comunque fattuale e va svolta caso per caso: atti formali o materiali che dimostrino effettiva assunzione della qualità di erede possono comunque integrare accettazione tacita.
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