Cassazione Penale, Sentenza n. 29004/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per ricettazione. Il ricorrente deduce: (1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art. 162 c.p.), sostenendo che la sospensione del corso della prescrizione disposta per l'emergenza COVID non poteva essere applicata al suo processo nella misura ritenuta dalla Corte territoriale; (2) vizio di motivazione in relazione all'individuazione del momento di consumazione del reato presupposto (furto), sostenendo che la sottrazione si sarebbe perfezionata solo allo scarico della merce e che quindi la sua condotta sarebbe concorso nel furto, estinto per prescrizione; (3) vizio di motivazione circa la mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita delle merci; (4) violazione e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prescrizione ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione prevista per i procedimenti con udienze fissate nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, computata nel caso concreto; sul profilo del concorso nel furto ha confermato che lo spostamento della destinazione da parte dell'autista e l'intervento del correo hanno determinato l'impossessamento previamente allo scarico dal mezzo, e che non emergono elementi fattuali idonei a provare un accordo preventivo o un contributo del ricorrente alla consumazione del furto; sulla consapevolezza dell'illecito ha ritenuto la motivazione di merito completa e priva di vizi; sull'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. ha escluso la possibilità di estenderne l'ambito applicativo per interpretazione analogica, atteso il chiaro perimetro normativo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 162 cod. pen.
Richiamato nel motivo sul calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la disciplina sulla sospensione della prescrizione connessa ai rinvii disposti per effetto dei provvedimenti emergenziali
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020 n. 27)
sospensione del corso della prescrizione per procedimenti con udienze fissate nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020
La Corte ha confermato che la sospensione di cui all'art. 83, comma 4, si applica ai procedimenti rinviati la cui udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo 2020
d.l. 8 marzo 2020 n. 11 (convertito e richiamato nei provvedimenti emergenziali)
Usato come riferimento per i rinvii delle udienze e l'effetto sui termini processuali durante l'emergenza COVID
legge n. 27 del 2020
Richiamata in relazione alla disciplina transitoria sull'abrogazione e alla salvaguardia degli effetti dei provvedimenti emergenziali
art. 625-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante prevista sia espressamente delimitata alle ipotesi indicate dagli artt. 624, 624-bis e 625 e non sia estendibile per analogia; pertanto non applicabile al caso del ricorrente
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. legge n. 15/2022)
Richiamati per le forme di svolgimento del procedimento in Cassazione durante il periodo emergenziale
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle somme a titolo di ammenda per il ricorso inammissibile, valutando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 14 preleggi
Richiamata per escludere l'uso dell'interpretazione analogica a favore del reo quando la norma di favore non lo prevede esplicitamente
Massime di principio
- In situazioni di rinvio d'ufficio delle udienze disposto per provvedimenti emergenziali (es. COVID-19) la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale si applica per il periodo stabilito (tipicamente dal 9 marzo all'11 maggio 2020) anche se il processo era stato rinviato prima dell'emanazione di successivi provvedimenti legislativi
- Nel contratto di trasporto il passaggio del possesso della merce dal proprietario al vettore può far ritenere che l'impossessamento illecito sia avvenuto quando il vettore, in combinazione con altri soggetti, decide di destinare la merce ad altro luogo o destinatario; pertanto lo scarico non è necessariamente il momento esclusivo di consumazione del furto
- Per contestare il concorso nel furto è necessario dimostrare elementi fattuali concreti di un accordo preventivo o di un apporto materiale o morale che abbia contribuito alla consumazione del reato; mere supposizioni o il successivo recepimento della merce non sono sufficienti
- La consapevolezza della provenienza illecita richiede indici specifici e valutabili in motivazione; una decisione di merito ben motivata su questo punto è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi logici o lacune
- Le circostanze attenuanti previste espressamente dalla legge hanno un ambito applicativo delimitato e non sono estendibili per analogia quando la norma indica casi tassativi; non è possibile ampliare l'applicazione di attenuanti di favore se il legislatore ha chiaramente indicato i reati cui si riferiscono
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