Ordinanza n. 1055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16349/2025, resa tra le parti, con la quale è stato deciso il ricorso avente ad oggetto: annullamento, previa sospensiva, della Deliberazione della Giunta Regionale approvata il 30 dicembre 2024, n. 1182, pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: “Approvazione del documento inerente al "Piano Rete Regionale della Procreazione Medicalmente Assistita (RR-PMA) e criteri e modalità per l'accesso alle tecniche PMA” e dell’allegato “Piano Rete Regionale della Procreazione Medicalmente Assistita (RR-PMA) e criteri e modalità per l’accesso alle tecniche PMA”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1182 del 30 dicembre 2024 e relativo Piano della Rete Regionale della Procreazione Medicalmente Assistita, nella parte relativa ai requisiti minimi per l'accreditamento dei centri PMA
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture sanitarie private hanno appellato la sentenza del TAR Lazio n. 16349/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione, nell'ambito del giudizio diretto all'annullamento della deliberazione regionale n. 1182/2024 e del relativo Piano RR-PMA. La contestazione riguarda, in particolare, la soglia dei requisiti minimi prescritti per l'accreditamento dei centri di procreazione medicalmente assistita all'interno della rete regionale. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d'appello o vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Ha rilevato, da un lato, che la questione relativa alla soglia dei requisiti minimi per l'accreditamento dei centri PMA necessita di approfondimento nel merito e, dall'altro, che l'apertura della piattaforma per la presentazione delle domande di accreditamento, con la previsione delle relative modalità e tempistiche, non determina un danno grave e irreparabile. L'eventuale pregiudizio è stato ritenuto, al più, economico e quindi riparabile. È stata fissata l'udienza di merito per il 17 dicembre 2026 e sono state compensate tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la relativa decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la questione sulla legittimità dei requisiti minimi per l'accreditamento sanitario richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la definizione della controversia alla fase di merito.
- L'apertura di una piattaforma amministrativa per la presentazione di domande di accreditamento, accompagnata dalla fissazione di modalità e termini, non integra di per sé un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, quando l'eventuale pregiudizio dedotto sia essenzialmente economico e suscettibile di riparazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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