Cassazione Penale, Sentenza n. 12550/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pitorri Luciana era accusata e condannata per bancarotta fraudolenta documentale: in qualità di socio accomandatario della "Pitorri Luciana s.a.s." fallita nel novembre 2017 avrebbe sottratto la documentazione contabile antecedente al 2017, consegnando al curatore soltanto le fatture, il registro dei corrispettivi e il registro IVA relativi al 2017. In appello e in ricorso la difesa ha sostenuto che l'imputata aveva consegnato quanto richiesto dal curatore e si era resa disponibile a fornire ulteriore documentazione su eventuale richiesta; ha inoltre dedotto che il curatore si era impossessato delle chiavi del negozio e che alcune responsabilità sarebbero da attribuire a consiglio difensivo errato; ha chiesto pene sostitutive per età e condizioni di salute.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto non credibili le giustificazioni difensive, ha valorizzato le dichiarazioni delle teste (in particolare Baglivi e Rinaldi) e la mail del 11/05/2017 come indice di volontà di non collaborare e di manipolare i dati contabili. Non è emerso alcun verbale di consegna né successiva messa a disposizione della documentazione richiesta. La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è stata respinta per mancanza del consenso espresso dell'imputata e per assenza di procura speciale rilasciata al difensore; la Corte si è richiamata all'art.58 comma 3 legge 689/81 (nella versione richiamata dal d.lgs. 19/3/2024 n.31) in tema di sanzioni sostitutive. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 58, comma 3, legge 689/1981
La Corte ha interpretato la norma nel senso che per chiedere e ottenere applicazioni di sanzioni sostitutive diverse da quella pecuniaria è necessario il consenso espresso dell'imputato; tale consenso può essere validamente manifestato tramite procura speciale a un difensore. In mancanza di procura speciale (e dell'imputato assente), la richiesta è inammissibile.
d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, art. 5, comma 1, lett. a)
Richiamato quale norma che ha inserito/modificato il requisito di procura/consenso relativo alle sanzioni sostitutive; la Corte l'ha ritenuta applicabile ratione temporis per le modalità di richiesta della sanzione sostitutiva.
Massime di principio
- In procedimenti per bancarotta documentale la mancata consegna di documenti contabili, se non adeguatamente documentata (verbali, ricevute, o successiva messa a disposizione), può essere qualificata come comportamento doloso e portare alla condanna.
- Contraddizioni nei diversi momenti difensivi (interrogatorio, esame, atti) diminuiscono la credibilità della parte e rafforzano la valutazione negativa dei giudici di merito.
- Le testimonianze di consulenti e le comunicazioni scritte (es. mail) che evidenziano volontà di alterare bilanci o di non collaborare sono elementi probatori molto rilevanti.
- La giustificazione della perdita di accesso ai documenti (es. mancanza chiavi) deve essere coerente e comprovata: spiegazioni incongruenti possono essere ritenute non credibili.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con altra sanzione richiede il consenso esplicito dell'imputato; se la richiesta è proposta solo dal difensore occorre procura speciale a pena di inammissibilità.
- La Corte di legittimità verifica la logicità e la correttezza della motivazione dei giudici di merito ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti quando la motivazione è coerente e completa.
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