Cassazione Civile, Ordinanza n. 34698/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni rese a favore del servizio sanitario regionale nel periodo maggio-settembre 2004. L'ASL propose opposizione sostenendo che parte delle prestazioni fatturate non rientrava nell'oggetto del rapporto convenzionale, perché afferente a specialità mai autorizzate né provvisoriamente accreditate. Il tribunale accolse l'opposizione, revocò l'ingiunzione e condannò la struttura per lite temeraria; la corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente dedusse: (1) violazione delle norme sul sistema di accreditamento e dei rapporti contrattuali con il SSN, sostenendo che il contratto e il piano delle prestazioni, insieme allo storico delle prestazioni remunerate, consentissero di ricomprendere anche le prestazioni contestate; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, in particolare artt. 1362 e 1370 c.c., assumendo che il contratto fosse predisposto dall'ASL e dovesse quindi interpretarsi contro il predisponente; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte non avrebbe individuato il criterio normativo/contrattuale per distinguere le prestazioni rimborsabili; (4) omesso esame e erronea conferma della condanna ex art. 96 c.p.c., contestando sia la base normativa della responsabilità aggravata sia la mancanza di prova del danno subito dall'ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta e non censurabile in sede di legittimità l'interpretazione del rapporto contrattuale compiuta dai giudici di merito circa la delimitazione delle prestazioni rimborsabili. Ha invece accolto il quarto motivo: ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, ha eliminato anche la condanna al pagamento del c.d. doppio contributo unificato disposta in appello. Le spese di legittimità sono state compensate per metà, con condanna della ricorrente al residuo; per l'appello la Corte ha compensato un quarto delle spese e ha posto a carico della ricorrente i residui tre quarti.
Norme richiamate
artt. 633 e ss. c.p.c.
richiamati come base del procedimento monitorio da cui è originata la lite.
artt. 1362 c.c. e 1370 c.c.
la Corte ribadisce che i criteri ermeneutici del contratto operano secondo le regole legali; il criterio contro il predisponente è utilizzabile solo se, dopo letteralità e sistematicità, permane un dubbio interpretativo e se il contratto è predisposto con moduli o formulari per una serie indefinita di rapporti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio può riguardare la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, ma non la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame riguarda fatti decisivi e non elementi meramente interpretativi; la mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale non è più deducibile fuori dai casi di anomalia motivazionale radicale.
art. 96 c.p.c.
la condanna per responsabilità aggravata richiede i presupposti della mala fede o colpa grave ovvero dell'abuso del processo; tali presupposti non risultano nella specie.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito eliminando la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
artt. 8-quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992
richiamati dalla ricorrente a fondamento della tesi sulla determinazione contrattuale delle prestazioni rimborsabili nel sistema sanitario accreditato.
art. 6, comma 6, l. n. 724/1994
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul sistema di accreditamento e convenzionamento.
art. 30 l.r. Puglia n. 4/2003
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo regionale sul rapporto tra struttura accreditata e SSN.
art. 25 l.r. Puglia n. 28/2000
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo regionale sul rapporto tra struttura accreditata e SSN.
art. 96 c.p.c.
la decisione distingue i presupposti della responsabilità aggravata e afferma che essi non ricorrono nel caso concreto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale, se non denunciando la violazione di specifici canoni ermeneutici o un vero omesso esame di fatti decisivi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre questioni meramente interpretative del contratto, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Il criterio interpretativo contro il predisponente ex art. 1370 c.c. opera solo in presenza di clausole davvero dubbie, dopo l'applicazione dei criteri letterale e sistematico, e richiede inoltre una predisposizione del testo mediante moduli o formulari per una pluralità indefinita di rapporti.
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, la delimitazione delle prestazioni remunerabili va ricercata nel complesso del rapporto contrattuale e negli atti richiamati, ma la relativa ricostruzione, se compiuta dal giudice di merito con motivazione comprensibile e coerente, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio sul merito.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, a seconda del caso, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ovvero l'abuso del processo; non può essere confermata in assenza di una puntuale base fattuale che ne dimostri i presupposti.
- Se la cassazione accoglie un motivo limitatamente alla statuizione sulle spese o sulla responsabilità aggravata, può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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