Cassazione Penale, Sentenza n. 24106/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame denunciando la carenza della motivazione sotto i profili minimi di coerenza e completezza, in particolare in relazione alla valutazione del periculum in mora che ha giustificato il sequestro preventivo di somme in contanti. Hanno sostenuto che la motivazione sarebbe stata incomprensibile e che l'eventuale richiamo all'attività di money transfer svolta dai ricorrenti non sarebbe sufficiente a supplire la carenza argomentativa; inoltre hanno contestato che tale carenza non potrebbe essere sanata dalla successiva integrazione in sede di riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito un ordito motivazionale sufficiente, chiarendo la necessità di anticipare l'ablazione della futura confisca in ragione della fungibilità del denaro e dell'attività professionale di trasferimento di liquidità all'estero svolta dagli indagati, con ipotesi di riciclaggio. La motivazione è stata considerata coerente con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. U. n. 36959/2021) circa l'onere argomentativo relativo al rischio che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il sequestro preventivo è stato disposto in relazione al reato di riciclaggio (art. 648-bis), con riferimento al rischio che il denaro provento del reato venga sottratto alla successiva confisca.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare i limiti dei motivi consentiti in Cassazione: non sono ammissibili censure dirette in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade, Rv. 281848-01)
Interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'onere argomentativo del provvedimento di sequestro può ritenersi assolto quando il provvedimento espone le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Massime di principio
- In Cassazione (art. 325 c.p.p.) sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare la mera tenuta logica o la completezza della motivazione: i ricorsi devono sollevare questioni di diritto o vizi formali/violazioni normative.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice può giustificare l'anticipazione del vincolo patrimoniale richiamando la fungibilità del denaro e il rischio concreto di dispersione/alterazione del bene, specie quando gli indagati esercitano attività di trasferimento di liquidità.
- Per resistere a un sequestro preventivo, è utile che la difesa contesti non solo la qualità formale della motivazione ma dimostri l'assenza di un concreto rischio di aggravamento o dispersione del bene o l'insussistenza del collegamento tra i beni e il reato.
- Richiamare giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. 24/06/2021) può rafforzare la legittimità del sequestro se il provvedimento esplicita le ragioni sul rischio di dissociazione del bene nelle more del processo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare pertanto il profilo di rischiosità dell'impugnazione prima di proporla.
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