Sentenza n. 5051/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, realizzando il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche in presenza di un elevatissimo numero di istanze. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, il giudizio è stato promosso per ottenere la convocazione e l’attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda riguarda l’attivazione del procedimento e non ancora il rilascio del visto.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio contro il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell’Amministrazione, quando questa abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze da esaminare; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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