Cassazione Penale, Ordinanza n. 38706/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di molestie o disturbo alle persone e lo aveva condannato alla sola pena pecuniaria di 300 euro di ammenda. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia, deduceva un vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice avesse fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, le quali erano anche parti civili e quindi portatrici di un interesse, senza adeguata considerazione della loro attendibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti di prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua: il giudice di merito aveva valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, reputate credibili e reciprocamente riscontrate, oltre che confermate da fotografie allegate alla denuncia-querela e prodotte in atti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
norma incriminatrice contestata, relativa al reato di molestie o disturbo alle persone, per cui l'imputato era stato condannato in primo grado
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova spetta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o aspecifico mediante la mera proposta di una lettura alternativa delle risultanze processuali, se la sentenza impugnata espone una ricostruzione logica e coerente dei fatti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità quando il giudice le ritenga credibili e attendibili e le trovi reciprocamente riscontrate o confermate da ulteriori elementi di prova.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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