Cassazione Penale, Sentenza n. 16111/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato colpevole di concorso in bancarotta impropria (omesso versamento di imposte e contributi dal 2011) e di bancarotta documentale fraudolenta (sottrazione/distruzione di scritture). Espone due motivi: 1) richiesta di riqualificazione della bancarotta "dolosa" in ipotesi colposa ai sensi dell'art. 224 L.F., deducendo mancanza del dolo specifico di voler cagionare il fallimento; 2) vizio di motivazione per presunta contraddizione fra la valutazione favorevole delle attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) nel corpo della sentenza e il dispositivo che avrebbe confermato integralmente la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo (ritiene che la condotta di protratto e sistematico inadempimento fiscale e previdenziale costituisca "operazioni dolose" integranti la bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 co.2 n.2 L.F., funzione del dolo generico/dolo eventuale e della prevedibilità del dissesto). Accoglie invece il secondo motivo limitatamente a un vizio formale: riscontra una discrasia nella trascrizione del dispositivo pubblicato rispetto al dispositivo letto in udienza; rileva che il dispositivo letto in udienza è coerente con la motivazione e che l'errore è meramente trascrizionale. Per questo annulla senza rinvio la sentenza impugnata unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena: pena principale in anni tre di reclusione e le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F. per la durata di anni 3. Nel resto la sentenza di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 223 co. 2 n. 2 L.F.
Disciplina la bancarotta per "causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose"; la Corte interpreta la norma come contenente due fattispecie autonome: una a dolo diretto (fallimento voluto come fine) e l'altra riferita ad "operazioni dolose" che richiedono dolo generico/dolo eventuale con prevedibilità del dissesto.
art. 224 L.F.
Norma sulla riqualificazione in colposa; la Corte ritiene inapplicabile la riqualificazione perché era stato accertato il dolo generico relativo alle operazioni dolose (sistematico inadempimento) e la prevedibilità del dissesto.
art. 217 L.F.
Riferita dalla difesa in rapporto alla possibile riqualificazione; dalla sentenza emerge che non è stata ritenuta applicabile nella fattispecie concreta in quanto sussisteva il dolo generico.
art. 43 cod. pen.
Citato per la definizione di dolo: il dolo diretto è quello in cui l'evento è voluto; la Corte distingue tra dolo diretto (necessario per la prima fattispecie) e dolo eventuale/generico (sufficiente per "operazioni dolose").
art. 216 u.c. L.F.
Norma che prevede le pene accessorie fallimentari; la Corte ha rideterminato la durata di tali pene accessorie in coerenza con la pena principale (anni 3).
art. 620 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di vizi formali del dispositivo non richiedenti ulteriore esame di merito, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena; applicata per rettificare il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una scelta gestionale, può costituire "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 co.2 n.2 L.F. anche senza la prova del dolo specifico volto a causare il fallimento; è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del dissesto.
- Va distinto tra due ipotesi previste dall'art. 223 co.2 n.2 L.F.: a) causazione del fallimento con dolo diretto (l'evento è voluto come fine) e b) fallimento per effetto di operazioni dolose, dove rileva il dolo eventuale/generico e la prevedibilità dell'evento.
- La mera assenza di un'immediata diminuzione algebrica dell'attivo non esclude la responsabilità per bancarotta impropria: rileva l'aggravamento o la creazione di una situazione di dissesto prevedibilmente idonea a condurre al fallimento.
- Errori o discrasie fra la motivazione e il dispositivo trascritto possono essere sanati dalla Corte di cassazione con annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena quando il dispositivo effettivamente pronunciato in udienza sia coerente con la motivazione e non richieda un nuovo esame di merito (art. 620 c.p.p.).
- La riqualificazione della fattispecie in colposa (art. 224 L.F.) non è automatica: spetta alla difesa provare l'assenza del dolo generico; in mancanza di tale prova, la fattispecie dolosa per operazioni può essere ritenuta integrata.
- In appello e in cassazione, chi non censura in modo specifico la corrispondenza tra contestazione e sentenza può perdere la possibilità di sollevare per la prima volta questioni di mancata correlazione tra accusa e dispositivo.
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